25 Ottobre 2017
Usura in Cassazione
Le SS.UU. della Cassazione, ha affermato con la sentenza 24675 del 19/10/2017 che qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi pattuita prima dell’entrata in vigore della l. n. 108 del 1996, o della clausola successiva di un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Va altresì escluso che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato possa essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.