Termini e Condizioni

Condizioni generali di contratto

Premessa

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito “Condizioni”) si applicano a tutti i servizi come di seguito specificati, forniti dalla società RES SRL con sede legale in Pontedera, via Brigate Partigiane, 2, P.I./C.F. 01590450506. Qualsiasi ordine inviato alla RES SRL o l’accettazione di qualsiasi offerta da parte della società comporta, da parte del Committente, la totale accettazione delle presenti Condizioni, ai sensi dell’art. 1341 c.c. Le presenti Condizioni, insieme al documento denominato “Condizioni Integrative ed economiche” (di seguito anche“ Condizioni Integrative”) e, se previsto, al documento denominato Offerta Precontrattuale che costituiscono parte integrante del presente contratto, rappresentano la totalità delle pattuizioni intervenute tra RES SRL ed il Committente in merito ad una specifica fornitura di un servizio offerto da RES SRL, salvo modifiche successive o condizioni integrative che dovranno avere necessariamente forma scritta e riportare la sottoscrizione di entrambe le parti contraenti.

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni e delle Condizioni Integrative si adottano le seguenti definizioni:

“Fornitore” (di seguito denominato anche “RES”) è l’Impresa che, con l’erogazione di servizi di formazione in aula, in modalità e-learning (a distanza), di consulenza, licenza d’uso di software, software as a service, software e di altri servizi tecnico- informatici, è preposta allo svolgimento delle attività funzionali ai servizi commissionate dal Committente;

“Committente” è l’impresa o la persona fisica che ha affidato al Fornitore l’esecuzione dei servizi di formazione, consulenza, software e altri servizi informatici. Il Committente, previo apposito accordo con il Fornitore può, in virtù di contratto di appalto, erogare a società terze i servizi del Fornitore. Le singole condizioni ed i limiti sono riportati nel documento denominato Condizioni Integrative all’uopo predisposto. E’ altresì definito “Committente” la persona fisica che acquista i prodotti/servizi offerti dal Fornitore.

“Cognosco” è una piattaforma per la fruizione della formazione e-learning sviluppata da RES composta da più software, alcuni sviluppati interamente da RES ed altri software open source personalizzati da RES ed integrati perfettamente.

“Ego” è un software per la gestione delle risorse umane dell’azienda sviluppato da RES. È un software modulare: le diverse funzionalità sono quindi racchiuse in moduli. È il Committente che decide quali moduli di EGO attivare. Ogni modulo ha specifici costi di Licenza e canoni mensili.

Per “Responsabile del Committente” s’intende la persona nominata dal Committente per sovrintendere all’esecuzione del contratto, fungendo da interlocutore del Fornitore per tutte le attività in cui ciò sia previsto;

Per “Responsabile del Fornitore” s’intende la persona nominata dal Fornitore per coordinare l’esecuzione del contratto e fungere da interlocutore del Committente per tutte le attività in cui ciò sia previsto.

Per “Condizioni integrative” s’intente il documento che identifica le caratteristiche specifiche del servizio di offerto, la durata orientativa, i costi e le modalità di pagamento. Tale documentazione va sottoscritta dalle parti contraenti e può contenere esplicito riferimento alle presenti Condizioni ed alle eventuali deroghe, con esplicita accettazione, ai sensi dell’art. 1341 c.c., di determinate clausole delle presenti Condizioni, delle quali comunque si presume la conoscenza da parte dei Clienti di RES. Per ciascuna fornitura, RES consegna al Committente il documento “Condizioni integrative” che lo sottoscrive a titolo di accettazione. Alla data di accettazione, le Condizioni integrative potranno essere definite “Contratto”.

h) Per “Offerta Precontrattuale” s’intende il documento che viene utilizzato in fase precontrattuale al fine di proporre un servizio/prodotto di RES e in cui vengono individuate le caratteristiche specifiche sviluppate e descritte da RES sulla base delle esigenze rappresentate dal Committente. Esso, ove presente, costituisce parte integrante del Contratto, unitamente alle Condizioni integrative ed alle Condizioni generali di contratto.

2 . Oggetto del contratto

RES nell’ambito delle sue attività fornisce i seguenti servizi.

  1. Corso in Aula: corso di formazione presso le dipendenze del Fornitore, del Committente o altra sede concordata dalle parti e riportata nelle Condizioni integrative. Per “Pacchetto di corsi in aula” si intende una pluralità di giornate formative e/o un percorso appositamente creato per il Committente, acquistate in un’unica soluzione.
  2. Corso Elearning: corso mediante accesso con password personali alla piattaforma Cognosco. Ogni singolo utente ha un profilo personale contenente i corsi acquistati ed un libretto formativo su cui vengono archiviati tutti i corsi fruiti sia in modalità e-learning che in aula (organizzati da RES) con i rispettivi attestati. Unitamente al corso e relativo attestato è offerto un servizio di archiviazione (per una durata di dieci anni) e di rilascio attestati originariamente generati. Il sistema è ospitato in una web-farm esterna, connessa ad internet con linee ridondate. La struttura è alimentata da una centrale dedicata, è inoltre protetta da interruzioni di corrente tramite ups a batterie e generatori diesel, sistemi di sicurezza attivi e passivi. Nel caso di acquisto di corsi mediante accesso alla piattaforma e-learning non sono previste personalizzazioni del layout della piattaforma e dei corsi offerti. RES assicura la fruibilità dei corsi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con l’eccezione di una fascia notturna di due ore in cui il servizio viene sospeso per attività di backup. Il Committente accedendo ai corsi ha diritto ad un servizio di assistenza telefonica (“Help Desk Telefonico”) attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Il servizio è sospeso nei giorni di chiusura dell’azienda: apposita preventiva comunicazione viene fornita ai Committenti per mezzo di comunicazioni mail e/o mediante avviso sul sito internet di RES.

Per alcuni corsi può essere prevista la disponibilità di materiale didattico, direttamente scaricabile dalla piattaforma. Il materiale didattico è proprietà intellettuale di RES con tutti i limiti e gli effetti che derivano dalla legge.

Nel caso in cui “Committente” sia una società viene fornito un accesso di monitoraggio che consenta di verificare l’avanzamento della formazione da parte dei dipendenti/collaboratori fruitori del servizio, scaricare tutti gli attestati di formazione, tracciare la fruibilità del corso.

  1. Software: software di proprietà di RES (COGNOSCO piattaforma e-learning, EGO software per la gestione delle risorse umane) forniti in due modalità: mediante a) installazione sul server del Committente o in b) modalità SAAS Software As A Service.
  2. Installazione sul server. RES installa il software sul server del committente a cui viene venduta la Licenza d’uso con le condizioni e modalità di pagamento riportate nelle apposite Condizioni Integrative. L’acquisto e l’installazione di eventuali certificati di connessione sicura (certificati SSL) sono a carico del Committente. Sono altresì a carico del Committente la manutenzione del server (es. aggiornamento sistema operativo, eventuali sistemi di protezione quali patch di sicurezza, antivirus, firewall, ecc…) e i back up della piattaforma. Ai fini dell’installazione e della eventuale attività di manutenzione il Committente deve garantire a RES l’accesso al server nelle modalità che vengono concordate tra le parti.

Una volta installato il software, la gestione operativa della piattaforma è esclusivamente a carico del Committente il quale è responsabile della corretta gestione dei dati presenti nel data base della piattaforma.

Il committente è informato che il codice della piattaforma è una proprietà esclusiva di RES i cui diritti non sono ceduti con la Licenza d’uso del software. Ne è pertanto vietata la manomissione, la copia, la cessione a terzi ed ogni altro utilizzo che possa pregiudicare i diritti di RES.

Il Committente può acquistare il servizio di manutenzione della piattaforma, dietro corresponsione di un canone annuale il cui dettaglio è riportato nelle Condizioni integrative. Nel canone annuale è compreso il servizio di help desk telefonico a disposizione di un referente del Committente, la soluzione di eventuali bugs nell’applicazione, l’assistenza tecnica e funzionale al prodotto. Non rientra nella definizione di assistenza tecnica e funzionale lo sviluppo di nuove funzionalità e modifiche strutturali del software.

Ulteriori servizi aggiuntivi possono essere attivati su richiesta del Committente alle condizioni riportate nell’apposito documento Condizioni Integrative.

RES concede al Committente una licenza irrevocabile, non esclusiva che consente di usare, dare esecuzione, riprodurre, visualizzare i materiali unicamente all’interno del Gruppo Aziendale del Committente. Il Committente è tenuto a riprodurre l’indicazione del copyright ed ogni altra indicazione attestante la proprietà su ogni copia realizzata in base alla licenza concessa ai sensi del presente contratto.

In caso di crash del sistema, dovuto a cause dipendenti dal software di Res e ad esclusione delle ipotesi di calamità naturali ed altri fattori imprevedibili, RES interverrà tempestivamente per il ripristino di sua competenza delle funzionalità compromesse. Il Committente dovrà garantire pronto accesso al server e disponibilità del back up che è e rimane a suo esclusivo carico.

  1. Modalità SAAS Software As A Service. Il Committente usufruisce del software sotto forma di servizio (Saas: software as a service) e il software è installato sui server di RES che si avvale di server farm su provider selezionati da RES i cui rapporti negoziali sono regolati con appositi e separati contratti di gestione del server. RES assicura una serie di servizi minimi di sicurezza che vengono individuati nelle apposite Condizioni Integrative anche tenuto conto della server farm prescelta e delle caratteristiche del servizio richiesto dal Committente. Per il presente servizio è previsto il pagamento di un canone mensile, e la durata del contratto non può essere inferiore a tre anni. Non è prevista la possibilità di recesso e sono dovuti in ogni caso i canoni complessivamente pattuiti a RES.

Nel canone mensile è compreso il servizio di help desk telefonico a disposizione di un referente del Committente, la soluzione di eventuali bugs nell’applicazione, il servizio di hosting, l’assistenza tecnica e funzionale al prodotto.

Inoltre, a carico di RES sono da ritenersi la manutenzione del server (es. aggiornamento sistema operativo, eventuali sistemi di protezione quali patch di sicurezza, antivirus, firewall) e i back up della piattaforma.

Non rientra nella definizione di assistenza tecnica e funzionale lo sviluppo di nuove funzionalità e modifiche strutturali del software.

In caso di crash del sistema, dovuto a cause dipendenti dal software di RES e ad esclusione delle ipotesi di calamità naturali ed altri fattori imprevedibili, RES interverrà tempestivamente per il ripristino di sua competenza delle funzionalità compromesse. RES non risponde dei danni o malfunzionamenti causati dal gestore della server farm.

  1. Oggetto del contratto è l’attività di consulenza e assistenza fornita al Committente sulle materie e sugli ambiti aziendali dallo stesso richieste ed individuate nel dettaglio nelle Condizioni Integrative. L’attività può essere resa per mezzo di pareri scritti, redazione di documenti e/o regolamenti aziendali, assistenza diretta anche a mezzo mail e telefonica, assistenza alle funzioni aziendali, attività ispettiva presso il Committente.

L’incarico conferito, le prestazioni necessarie al suo assolvimento, il suo grado di complessità, nonché tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla sua conclusione, vengono concordati sulla base degli elementi raccolti nel corso del colloquio preliminare con il Committente e riportati nelle Condizioni integrative. Poiché l’attività professionale è funzionale ad una serie di attività tra loro connesse e correlate, non tutte oggettivamente prevedibili e quantificabili, le parti si danno atto che qualora RES nel corso dello svolgimento dell’incarico, rilevi la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti ne darà tempestiva comunicazione al Committente, affinché siano individuati i nuovi oneri e sia conseguentemente rideterminato il compenso.

Le attività di consulenza e formazione possono essere fornite, su richiesta del cliente, anche nell’ambito di progetti di formazione finanziata da fondi interprofessionali. In tal caso le ulteriori condizioni contrattuali saranno oggetto di apposita e separata individuazione anche in ragione dei singoli bandi progettuali

  1. Contratto per l’affidamento in outsourcing delle attività. Oggetto del contratto è la prestazione dei servizi di competenza delle funzioni di controllo individuate, da eseguirsi, conformemente alle prescrizioni, condizioni, modalità e termini previsti nel presente contratto e nelle Condizioni Integrative all’uopo sottoscritte, nonché in forza delle normative vigenti nel settore. RES pur obbligandosi alle attività commesse con ordinaria diligenza e con la massima professionalità, non è responsabile per il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati. Il Committente dichiara altresì di essere a conoscenza della circostanza che l’esternalizzazione di funzioni aziendali non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità da parte degli organi aziendali e del Committente stesso. A tal fine conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi con l’esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi.

Per le attività di cui al punto 4) e 5) le parti concordano che la realizzazione delle attività potrà avvenire, a totale discrezione di RES presso la sede del Committente o presso la sede della stessa RES. RES svolgerà i servizi in completa autonomia decisionale e con l’impiego del tempo e delle risorse ritenuti necessari e adeguati all’efficiente svolgimento dei compiti inerenti alla Funzione esternalizzata o alla attività di consulenza prevista. RES avrà libero accesso a tutte le informazioni, dati e supporti – anche telematici – di cui la Committente è dotata.

RES, dopo averne informato la Committente, potrà delegare a soggetti terzi talune attività rientranti nei servizi, rimanendo responsabile nei confronti della Società dell’operato di tali soggetti terzi.

3. Obblighi reciproci delle Parti

  1. Ferme restando tutte le dichiarazioni e le garanzie rese nel contratto da RES al Committente, le parti si danno reciprocamente atto che il contratto si fonda su un rapporto fiduciario instaurato tra le parti stesse pertanto esse assumono reciprocamente le seguenti obbligazioni.
  2. Ciascuna Parte deve eseguire le obbligazioni secondo buona fede affinché l’esecuzione continuativa delle attività avvenga nelle condizioni migliori, in modo da salvaguardare l’utilità reciproca e concedere all’altra una ragionevole possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni prima di agire per l’inadempimento. A tal fine le parti si rendono disponibili ad eseguire anche prestazioni non previste, qualora queste appaiano strumentalmente indispensabili per l’attuazione del rapporto di collaborazione; ad- operare con l’opportuna flessibilità per l’ottimale realizzazione degli interessi reciproci oggetto del contratto; a- comunicare tempestivamente circostanze di cui siano venute a conoscenza e che siano rilevanti per l’esecuzione del contratto.
  3. Ciascuna Parte concede all’altra soltanto le licenze ed i diritti specificati nelle Condizioni e nelle Condizioni integrative. Non vengono concesse altre licenze o diritti (comprese le licenze o i diritti derivanti da brevetti).
  4. Le Parti non intendono concedere, e non concedono l’una all’altra il diritto di usare i propri marchi (o quelli del proprio Gruppo Aziendale), nomi commerciali o altre denominazioni in ogni tipo di pubblicazione, incluse quelle promozionali, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare dei diritti sugli stessi.
  5. Le Parti sono libere di stipulare accordi con terzi con contenuto simile a quello delle Condizioni.
  6. Ciascuna Parte può comunicare con l’altra tramite mezzi elettronici e tale comunicazione è equiparabile ad un documento scritto, salvo quanto previsto dalle norme inderogabili di legge.
  7. Le informazioni, i metodi di lavoro, i documenti, il materiale didattico, le password, le disposizioni interne, i progetti e le strategie aziendali, scambiate tra parti nel corso del servizio sono assolutamente riservate e le parti si impegnano a non divulgarle, neanche al termine dell’attività oggetto del contratto.
  8. Le parti si impegnano inoltre a rinegoziare in buona fede eventuali modifiche al contratto, qualora entrambe concordino circa la rilevanza di intervenute modifiche ai presupposti commerciali e/o tecnologici alla base del rapporto.

4. Obblighi del fornitore

  1. RES si impegna a servirsi di consulenti e tecnici altamente qualificati e di società partner di comprovata esperienza, coordinando e gestendo le commesse direttamente, ed assumendosi ogni responsabilità prevista dalla legge e dalle presenti Condizioni.
  2. RES si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente accordo a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente accordo, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni indicate di volta in volta dal Committente.
  3. RES si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente accordo, nonché alla corrispondenza, anche sotto il profilo qualitativo, dell’attività prestata alla normativa vigente ed allo standard richiesto dal presente accordo, ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
  4. RES si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni secondo le richieste avanzate dal Committente e riportate nelle Condizioni Integrative.

5. Obblighi del Committente

  1. Il Committente si obbliga al pagamento puntuale del prezzo fissato nelle Condizioni Integrative secondo le scadenze ivi fissate. Il saldo sarà comunque dovuto al completamento dell’incarico, pur se in anticipo sui tempi previsti. Qualsiasi ritardo nel pagamento rispetto alla data prevista comporterà, di diritto e senza alcuna formalità, a partire dal primo giorno di ritardo e fino alla completa estinzione del debito, il pagamento degli interessi al tasso legale.
  2. Il Committente dovrà assicurare a RES libero accesso, spazio sufficiente e condizioni di sicurezza adeguate, nonché, in generale, ad attuare tutto quanto necessario e possibile, affinché la stessa possa adempiere agevolmente ai propri obblighi. Agli stessi fini il personale addetto al settore aziendale interessato dal Servizio o Prodotto, dovrà offrire la massima disponibilità ai consulenti e alle risorse incaricate da RES, al fine di collaborare al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
  3. Il committente si obbliga a non rivendere nè cedere o a far accedere a qualsiasi titolo terzi ai Servizi forniti da RES, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di quest’ultima. Il Committente non può cedere a terzi le password personali di accesso ai servizi di RES. Gli attestati rilasciati a termine di un corso di formazione devono essere custoditi dal Committente una volta rilasciati da RES e non possono essere manomessi, modificati o utilizzati per finalità diverse da quelle per cui vengono generati. La mancata fruizione di un corso non da diritto a restituzioni di somme o a cessioni a terzi del corso stesso.
  4. Il committente è tenuto a verificare, prima dell’acquisto dei servizi e prodotti di RES, che i suoi dispositivi informatici (es. pc) e le connessioni di rete siano compatibili con i requisiti richiesti dagli applicativi di RES il cui dettaglio è disponibile sul sito www.resgroup.it.
  5. Condizione imprescindibile per il buon fine del Servizio ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sarà l’utilizzo da parte del Committente delle procedure implementate, l’attuazione dei progetti consigliati in sede di consulenza, la partecipazione alle sessioni formative eventualmente fissate e, comunque, la messa in opera delle attività oggetto del Sevizio.
  6. Eventuali modifiche alla configurazione hardware e software che comportino variazioni significative nelle procedure usate dal Committente, verranno comunicate da RES con almeno 1 (uno) mese di preavviso.
  7. Nelle attività di consulenza e di affidamento in outsourcing il Committente si impegna a fornire tempestivamente a RES ogni informazione e documento utile o idoneo o necessario alla esecuzione dei servizi, ad indicare compiutamente e dettagliatamente le proprie esigenze ed i risultati perseguiti, verificare che i documenti forniti includano tutti gli aspetti necessari a soddisfare le sue esigenze, in relazione al servizio oggetto del contratto, dando immediata comunicazione scritta a RES in caso di rilevata difformità.
  8. Durante gli accessi presso le proprie sedi il Committente dovrà, a proprie spese, porre a disposizione di RES i mezzi logistici (uffici debitamente attrezzati), di comunicazione (linee e dispositivi di trasmissione dati, impianti telefonici, ecc…) necessari per l’esecuzione delle attività previste nel contratto, incluso l’accesso anche informatico al database aziendale, secondo le modalità ed istruzioni che verranno preventivamente comunicate a RES. Il Committente sarà responsabile di eventuali ritardi e costi aggiuntivi determinati dal non corretto adempimento dei presenti impegni e di quelli concordati con RES.
  9. Nel caso del prodotto “Corso in aula”, l’annullamento nei sette giorni prima della data prevista per il suo svolgimento obbliga il Committente al rimborso delle spese eventualmente già sostenute per la trasferta dei docenti e l’organizzazione logistica del corso.
  10. Nel caso di acquisto di un pacchetto di corsi in aula, la fruizione parziale, per cause non dipendenti da RES, obbliga il Committente a saldare a RES l’intero importo pattuito, a prescindere dal suo completo e totale svolgimento.

6. Delimitazione di Responsabilità

  1. RES dichiara e garantisce l’idoneità e la rispondenza alle esigenze del Committente, nonché la propria adeguatezza e competenza ed il possesso delle necessarie autorizzazioni nell’offrire i servizi proposti.
  2. RES si impegna a manlevare il Committente e i suoi amministratori e dipendenti da qualunque danno, costo o spesa (anche derivante da pretese di terzi) da essi subiti in relazione alla non veridicità o completezza delle dichiarazioni di cui al presente contratto.
  3. RES non risponde di eventuali errori dovuti a informazioni trasmesse dal Committente in modo errato, incompleto o intempestivo o dovuti alla mancata collaborazione da parte dei responsabili incaricati dal Committente, né risponde di eventuali danni o perdite durante la spedizione di plichi o documenti necessari al completamento della consulenza.
  4. Resta inteso che RES non assume alcun obbligo diverso o ulteriore rispetto all’esecuzione dei servizi, né alcun ruolo nelle decisioni aziendali che il Committente dovesse assumere o meno per effetto dei servizi offerti da RES. Conseguentemente, RES, salvi i casi di dolo o colpa grave, in nessun caso e a nessun titolo potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Committente o di terzi per i danni derivanti dalla prestazione dei servizi, né per le eventuali sanzioni e contestazioni poste in essere dalle Autorità di Vigilanza o da terzi a qualsiasi titolo nei confronti del Committente.
  5. La responsabilità di RES nell’adempimento degli obblighi contrattuali è limitata al danno prevedibile per il tipo di contratto. L’ammontare di tale danno è limitato al valore dell’ordine.
  6. Nell’attività di consulenza e in outsourcing le parti si danno atto che trattandosi di obbligazioni di mezzi, pur impegnandosi RES nello svolgere a regola d’arte il proprio mandato conformandosi a leggi, normative secondarie e prassi del settore di riferimento, non è dovuto il raggiungimento di un obiettivo.

7. Forza Maggiore

  1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L’onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l’esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
  2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all’altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
  3. In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi per un periodo superiore a giorni 15, il Committente avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione a RES a mezzo raccomandata A.R. e senza che nulla sia dovuto a quest’ultimo a titolo di mancato guadagno.

8. Corrispettivo. Risoluzione per inadempimento.

  1. Il corrispettivo spettante a RES per la prestazione dei servizi individuate, le modalità di fatturazione e di rimborso spese, nonché i termini di pagamento sono fissati dalle parti nelle Condizioni Integrative.
  2. Ritardi di pagamento superiori ai 30 giorni possono implicare, a discrezione di RES, la risoluzione del contratto, riottenendo a tutti gli effetti la immediata e piena disponibilità di quanto eventualmente consegnato al Committente nell’ambito dell’esecuzione del contratto nonché l’applicazione di interessi maggiorati o penali fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del danno subito.

9. Diritto di recesso

  1. Salvo il caso di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), ed in ogni caso nei soli casi di servizi di Consulenza e Manutenzione informatica a ciascuna delle Parti è riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale in qualunque momento a mezzo di lettera-raccomandata A/R da spedirsi all’altra con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.
  2. Le parti sono comunque a conoscenza ed accettano che, laddove i servizi siano di carattere personalizzato, il diritto di recesso non potrà essere esercitato una volta che il servizio sia in corso di esecuzione o sia stato reso.
  3. Il Committente si obbliga a pagare a RES tutti i corrispettivi per i servizi resi e per qualsiasi prodotto o materiale consegnato fino alla cessazione del servizio e tutte le spese rimborsabili sostenute da RES fino alla cessazione del servizio. Il Committente concorda inoltre di pagare, in caso di recesso, qualsiasi ulteriore conguaglio o corrispettivo per il recesso, nonché spesa eventualmente da sostenere per effetto della cessazione del servizio
  4. Sono fatti salvi patti contrari o diversi, oggetto di trattativa individuale tra le Parti e riportati nelle Condizioni integrative del singolo servizio.

10. Clausola risolutiva espressa

Si conviene espressamente che, oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 8, comma 2, RES potrà risolvere il Contratto nel caso in cui l’uso del servizio o del programma su Licenza avvenga in violazione delle presenti Condizioni e di quelle riportate nelle Condizioni integrative, con efficacia al trentesimo giorno dalla notifica da effettuarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione darà luogo all’immediata chiusura del Servizio e/o ritiro della Licenza. È in ogni caso fatta salva la facoltà di RES di intraprendere ogni ulteriore azione di legge a tutela dei suoi diritti.

11. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Le parti si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

12. Subappalto e cessione dei rapporti

  1. Le parti si obbligano a non cedere a terzi la propria posizione contrattuale salvo autorizzazione dell’altro contraente. Fa eccezione la possibilità di RES di cedere il diritto di credito derivante dal servizio di cui al Documento Integrativo. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni il Committente accetta qualunque forma di cessione del credito, ferma restando la validità del contratto.
  2. Il Committente è a conoscenza delle modalità di erogazione del servizio da parte di RES ed autorizza RES, a subappaltare le attività oggetto del servizio a società e professionisti di elevata competenza, selezionati accuratamente da RES stessa che rimarrà, comunque, unica controparte di riferimento per il Committente e centro di ogni imputazione giuridica nascente dal contratto.

13. Concorrenza

RES potrà svolgere prestazioni analoghe al servizio oggetto del presente accordo a favore di altro Committente purché ciò non pregiudichi la proprietà intellettuale, il know-how e, in generale, il patrimonio ideativo del Committente.

14. Utilizzo marchi e referenze

  1. Le Parti non intendono concedere, e non concedono l’una all’altra il diritto di usare i propri marchi (o quelli del proprio Gruppo Aziendale), nomi commerciali o altre denominazioni in ogni tipo di pubblicazione, incluse quelle promozionali, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare dei diritti sugli stessi.
  2. Le Parti si autorizzano reciprocamente ad essere citate con lo scopo di referenza commerciale nell’ambito delle proprie attività e delle iniziative ad essa connesse.

15. Obblighi di riservatezza

  1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
  2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
  3. Le parti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

16. Controversie e foro competente

  1. Le parti, in linea con il concreto spirito di collaborazione che caratterizza il rapporto, si impegnano a dirimere bonariamente e con spirito collaborativo le eventuali controversie che dovessero sorgere durante la vigenza del presente contratto.
  2. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti avente ad oggetto l’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, e comunque che tragga origine dalla stessa, verrà regolata dalla Legge italiana e, salvo che non venga definita bonariamente, per essa le parti eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di Pisa, con espressa rinuncia ad ogni altro Foro previsto dalla Legge.
  3. Nel caso in cui il Committente abbia lo status giuridico di “consumatore”, troveranno applicazione le disposizioni di cui al Codice del Consumo che nel presente documento si intendono interamente richiamate e prevalgono nel caso di disposizioni contrastanti.

17. Privacy

Le parti garantiscono l’attuazione rispettiva di tutti i presidi organizzativi interni di cui Regolamento(UE) 2016/679, volti ad assicurare la corretta gestione nonché il trattamento dei dati di cui verranno a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, in particolare assicurando la corretta tenuta di un Registro del trattamento dei dati redatto in conformità alle prescrizioni contenute nell’articolo 30 del Regolamento, ed ove ne risulti la obbligatorietà, la redazione di una D.P.I.A. e la nomina, sempre ove ne risulti la necessità ex lege, di un D.P.O – R.P.D. Per i motivi sinteticamente citati le parti così si accordano in relazione ai loro reciproci rapporti in sede di corretta attuazione dei presidi privacy:

  1. Ogni qual volta il Committente sia nominato quale Responsabile al trattamento dei dati da parte di un soggetto terzo (a sua volta definibile come Titolare del dato) procederà obbligatoriamente e prima dell’esecuzione del contratto, per l’esecuzione di commesse per le quali si applichino i contenuti del presente accordo, a nominare RES quale Sub-Responsabile del trattamento del dato, limitatamente alla gestione, organizzazione o trattamento di dati personali relativo al contratto e per il limitato tempo di sua vigenza su modulistica del committente responsabile del trattamento.
  2. Nel caso in cui il Committente sia invece identificabile come Titolare del trattamento dovrà nominare RES come Responsabile esterno al trattamento del dato su modulistica del committente/titolare del dato.
  3. Sia nel caso sub a) che nel caso sub b) il committente assicura a RES di aver già assunto, al proprio interno, il consenso specifico al trattamento del dato da parte dei singoli dipendenti/collaboratori a cui vengano erogati i servizi di Res.
  4. Nel caso in cui il committente sia una persona fisica, Res fornisce l’informativa e raccoglie il consenso informato al trattamento dei dati mediante apposito modulo.

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