17 Gennaio 2017

Social Lending: se son rose fioriranno

Social Lending: se son rose fioriranno

Il primo gennaio 2017 è entrato in vigore il testo pubblicato da Banca d’Italia il 9 novembre 2016 recante la disciplina della raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche. La nona sezione è dedicata al Social Lending con cui, come precisa la stessa autorità, con carattere meramente ricognitivo, si accenna alla disciplina di questa forma di prestito alternativa che sfrutta i benefici della disintermediazione.

Il Social lending ( diverso dall’equity crowfounding normato da consob) è infatti una forma di finanziamento tra privati attraverso una piattaforma internet. I protagonisti sono i prenditori i quali, attraverso appositi siti on line, possono raccogliere fondi versati dai finanziatori i quali ottengono una remunerazione. La convenienza vi è anche per chi riceve le somme: infatti a differenza dei tradizionali canali del credito, qui i tempi di istruttoria sono molto più veloci (anche 24 ore), e gli interessi più bassi.

Il meccanismo di funzionamento è semplice: ci si iscrive, registrandosi alla piattaforma e si riceve un nickname.

Chi richiede il prestito invia tutta la documentazione richiesta e si vede attribuito un rating da parte del sito, il quale in questa maniera classifica quel soggetto per livello di rischio.

Da quest’ultimo dipenderà il costo degli interessi del prestito che si varieranno in ragione del livello di affidabilità del soggetto. Dunque un soggetto, richiedente un finanziamento, con un buon merito creditizio potrà contare su un buon rating, e dunque un interesse più basso di chi invece abbia un livello di affidabilità inferiore.

Banca d’Italia con la norma richiamata in realtà non fornisce una regolamentazione dettagliata anzi, si limita ad ammetterne l’operatività nel nostro ordinamento chiarendo che ciò non costituisce raccolta del risparmio e fornendone la definizione quale strumento attraverso il quale “una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto”. Ai gestori delle piattaforme dunque, a ci è vietata la raccolta, è però concessa la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento dai gestori medesimi, se autorizzati a operare come istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB autorizzati a prestare servizi di pagamento ai sensi dell’art. 114-novies, comma 4, del TUB;  la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica effettuata dai gestori a tal fine autorizzati.

Per quanto riguarda, invece, i prenditori essi possono acquisire fondi sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori. Al riguardo, avute presenti le modalità operative tipiche delle piattaforme di social lending, le trattative possono essere considerate personalizzate allorché i prenditori e i finanziatori sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole del contratto tra loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un’attività di supporto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto.

  Per non incorrere nell’esercizio abusivo della raccolta del risparmio, i prenditori si avvalgono esclusivamente di piattaforme che assicurano il carattere personalizzato delle trattative e siano in grado di dimostrare il rispetto di tale condizione anche attraverso un’adeguata informativa pubblica. Quanto al limite del finanziabile, ciò diversamente da quanto richiesto in sede di consultazione, non è stato fissato.

Dunque si tratta di una normativa ancora allo stato embrionale che necessiterà di ulteriori e futuri interventi e che stride fortemente con la diffusione del social lending il quale, sebbene in Italia non vanti le cifre e dimensioni delle esperienze straniere, riscuote un sempre maggiore interesse presso il pubblico. Ciò a maggior ragione in una fase in cui le vicende giudiziarie legate ai grandi gruppi bancari contribuiscono a creare ulteriori ombre sulle forme tradizionali di intermediazione.