15 Settembre 2015
Polizze: IVASS chiama Italia
E’ dettagliato l’elenco delle criticità che ripercorre l’Ivass disegnando un quadro di irregolarità formali, illegittimità contrattuali e soprattutto gravi carenze organizzative che, nei fatti, provocano la vendita di polizze abbinate a finanziamenti in maniera antieconomica, a soggetti spesso non assicurabili e con condizioni in odore di vessatorietà.
Ne deriva un quadro di regole che l’autorità di vigilanza esige siano adottate sia dalle imprese di assicurazione sia dagli intermediari che collocano, attraverso la propria rete commerciale le polizze.
Viene sgombrato definitivamente il campo dal dubbio circa la facoltatività delle polizze: l’autorità chiarisce che la circostanza che la polizza sia presentata come facoltativa ma nei fatti collocata imprescindibilmente con il finanziamento fa emergere la responsabilità del professionista per violazione della normativa sulla trasparenza. Il tema, più volte ripreso dall’ABF riceve in questo caso il chiaro segnale dell’autorità circa la necessità di adottare misure idonee ad assicurare i criteri di correttezza e diligenza professionale. Tocca ora agli intermediari predisporre misure organizzative che permettano alla rete di vendita di acquisire le idonee conoscenze normative e gli adeguati strumenti commerciali per collocare correttamente le polizze.
Ma vi sono interventi anche di natura prettamente documentale: si richiede un massiccio intervento sui contratti e sulla documentazione utilizzata in fase precontrattuale con l’invito – attenzione- a rivedere anche le vecchie posizioni ed adottare di propria iniziativa le necessarie misure restitutorie nei confronti dei clienti con cui il rapporto assicurativo sia ancora in essere.
L’aspetto più incisivo riguarda però il profilo organizzativo: viene richiesto di intervenire a tutti i livelli aziendali. Coinvolgere chi pensa i prodotti sensibilizzandolo ad una revisione critica delle polizze immesse sul mercato; assicurarsi che il sistema dei controlli interni sia in grado di sorvegliare sulla rete di vendita alla quale è necessario proceduralizzare la trasmissione di indicazioni ben precise, attivare misure di restituzione della quota parte del premio pagato e non goduto nei casi- si badi bene- previsti dalla legge.
Quanto tempo si ha? Poco, perché sono solo 90 i giorni che ha a disposizione l’organo amministrativo per adottare soluzioni ad hoc e presentare all’organo di controllo, un piano di misure atte ad adeguare la propria struttura alle indicazioni in oggetto.
Gli intermediari finanziari dal loro canto non si sentano deresponsabilizzati: anche in questo caso il confine tra prodotto assicurativo e finanziario è talmente labile da riunire tutti sotto la stessa identica – ed ormai irrimandabile – disciplina. Ivass docet.