15 Maggio 2017

Nullità della clausola anatocistica e della clausola relativa ad interessi ultralegali secondo “uso della piazza”

Nullità della clausola anatocistica e della clausola relativa ad interessi ultralegali secondo “uso della piazza”

La recente sentenza del Tribunale di Milano in esame riguarda la citazione proposta da parte di una società correntista nei confronti dell’istituto bancario in merito ad un conto corrente rimasto attivo per circa trenta anni che sarebbe stato oggetto di anatocismo ed applicazione di interessi e commissioni non pattuiti, per cui la correntista ha richiesto al Tribunale la dichiarazione di nullità delle relative clausole e dei conseguenti addebiti, con rideterminazione del saldo del conto corrente e condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente addebitato.

In particolare la cliente ha chiesto che venisse accertata la nullità della clausola che non prevede la fissazione dei tassi di interessi debitori, lo stralcio delle spese non pattuite e gli addebiti per commissioni di massimo scoperto, la cui applicazione necessita della forma scritta, non prevista contrattualmente e non essendo sufficiente per la sua determinatezza o determinabilità il fatto di essere stato inclusa negli estratti conto periodici, mancando l’indicazione della base imponibile.

La banca ha presentato le proprie difese sostenendo la legittimità di tutte le clausole e dei conseguenti importi addebitati, basati su intervenute pattuizioni e, per quanto concerne la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sulla delibera CICR del 09.02.2000 e sulle Istruzioni della Banca d’Italia per quanto concerne le commissioni di massimo scoperto.

Il Tribunale, partendo dall’analisi della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevista alle condizioni praticate dalle aziende di credito “sulla piazza”, ha rilevato la nullità della stessa perché non corrisponde ad un uso normativo e viola l’art. 1283 c.c. che prevede “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

Il Tribunale ha ricordato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di nullità delle predette clausole (basate su un uso negoziale e non normativo) nonché l’intervento del legislatore con l’art. 25 del d. lgs. 342/1999  il quale aveva previsto che fosse il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) con propria delibera a determinare i criteri di produzione di interessi su interessi, per i contratti ancora da concludere all’entrata in vigore del predetto decreto, introducendo una sanatoria per il periodo precedente; ma il comma 3 del predetto articolo, contenente la previsione a cui si è accennato, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale per eccesso di delega in quanto contenente una generica disciplina retroattiva validante che prescindeva da ogni collegamento con il TUB che comunque sarebbe andata ad integrare, venendo così meno il nesso tra delega e legge delegata.

Stante la suddetta declaratoria di incostituzionalità, il Tribunale di Milano ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 02.12.2010 in base alla quale, con riferimento all’interpretazione delle clausole di un contratto di conto corrente bancario stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 (data della entrata in vigore della delibera CICR emanata in virtù del comma 3 dell’art. 25 del d. lgs. 342/1999, poi dichiarato incostituzionale), una volta dichiarata nulla, per anatocismo, la clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, questi ultimi devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

Per quanto riguarda gli interessi calcolati secondo  le condizioni praticate “sulla piazza”, il Tribunale, in assenza di qualsiasi pattuizione scritta di interessi ultralegali, ha affermato la non ammissibilità di detta procedura trattandosi di meri usi negoziali e non normativi.

Per le valute e le spese, non risultando pattuite, sono state le prime riportate alla valuta contabile e le secondo decurtate dagli estratti. Infine, per la commissione di massimo scoperto, in assenza dell’accordo delle parti e con l’applicazione unilaterale da parte della banca, per giunta di una voce di spesa che fino al 2009 non aveva alcuna regolamentazione normativa, il Tribunale ha ordinato al CTU incaricato di eliminare dai conteggi la predetta commissione fino al giorno in cui le parti non la hanno espressamente prevista.

Conseguentemente il Tribunale di Milano, accogliendo le richieste della società, ha dichiarato la nullità della clausola anatocistica, accertando la mancata determinazione degli interessi creditori e debitori, delle valute, delle spese e della commissione di massimo scoperto, rideterminando il saldo del conto corrente della cliente e condannando la banca a restituirlo alla società.