20 Luglio 2015

Mutuo, usura e clausola di salvaguardia

Mutuo, usura e clausola di salvaguardia

Nella fattispecie all’esame, il cliente assumeva di aver stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo fondiario che prevedeva, in caso di ritardato pagamento della rata mensile, interessi di mora in misura pari al tasso convenzionale, maggiorato di tre punti percentuali.

Precisava il ricorrente che gli interessi di mora, così come convenuti in sede contrattuale, apparivano ultralegali in quanto travalicanti il tasso soglia all’epoca vigente e pertanto, azionata la domanda giudiziale nei confronti della banca – peraltro cessionaria del credito di una precedente finanziaria – chiedeva la nullità del contratto di mutuo in quanto usurario e conseguente rifusione di tutti gli interessi corrisposti e proseguimento della restituzione in favore della banca della sola sorte capitale, così come previsto dall’art. 1815, comma 2 del codice civile.

Nel rassegnare le proprie difese, la banca e la finanziaria contestavano tutto quanto eccepito dal ricorrente, chiedendo il rigetto integrale della domanda.

Il Giudice di prime cure, nell’affrontare la questione, ha ritenuto non potersi accogliere le doglianze del cliente e per l’effetto ha rigettato la domanda, con la conseguente condanna alle spese in favore degli intermediari convenuti.

Il Tribunale Romagnolo, al riguardo, ha lapidariamente affermato che, “anche a volersi prescindere dall’esame circa la possibilità di applicare la noma sull’usura agli interessi di mora e di raffrontare il tasso di mora contrattuale con il tasso soglia, costruito sul TEG, […] e a voler quindi, per ipotesi, dare risposta affermativa al quesito ora prospettato, non potrebbe dichiararsi, nella specie, la nullità della clausola di pattuizione degli interessi moratori contenuta nel contratto di mutuo fondiario del 6 febbraio 2007”, intercorso tra le parti.

Nel motivare la propria decisione, il Tribunale, infatti, se da un lato ha valutato i parametri di determinazione del tasso di mora, verificando l’effettivo superamento in astratto del tasso soglia, ha dall’altro lato fatto riferimento alla validità della clausola contrattuale che prevedeva specificamente “resta inteso che il tasso comprensivo della mora non dovrà comunque superare il limite previsto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108.

Come precisato ormai da costante e consolidata giurisprudenza, la cosiddetta clausola di salvaguardia impedisce l’applicazione di interessi in contrasto con le determinazioni ministeriali anti usura e pertanto non pregiudica in alcun modo la legittimità del contratto di mutuo.

Infatti, ha precisato l’Autorità, “la usurari età del tasso degli interessi moratori rimane, dunque, in ogni caso esclusa in conseguenza della pattuizione della clausola di salvaguardia predetta nel mutuo che oggi ci occupa, dovendosi intendere, in caso di superamento del limite di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, a seguito dell’utilizzazione dei parametri determinativi del tasso di mora, individuati nella parte precedente della clausola contrattuale in esame, che la misura del tasso sia pari al limite medesimo ”.

Da tale premessa il Tribunale di Rimini ha ulteriormente argomentato che, prevedendo espressamente tale clausola di salvaguardia, le parti abbiano consapevolmente inteso stabilire un meccanismo di contenimento degli interessi entro il tasso soglia, operante in maniera automatica.

Peraltro, ha infine aggiunto il Giudice di prime cure, nel caso di specie trova luogo anche il principio di cui all’art. 1369 c.c., in tema di interpretazione del contratto, che recita: “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno”.

Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale di Rimini ha rigettato tutte le domande avanzate dal cliente, condannandolo anche alla refusione delle spese di lite.