04 Maggio 2016

L’intermediario deve rispettare il principio di buona fede nel valutare la segnalazione in CAI
L’elemento fondamentale della decisione del Collegio riguarda il tema del rifiuto dell’intermediario di provvedere alla cancellazione dell’iscrizione del nominativo del cliente in C.A.I., avendo il cliente ritardato la produzione della documentazione prescritta dalla legge.
Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca resistente, ha esposto che un assegno da lui emesso risultava parzialmente scoperto, non protestato perché fuori termine e che la banca gli comunicava la scadenza per il pagamento tardivo del titolo per il successivo 17 ottobre. Pertanto, il 16 ottobre 2014, che cadeva di venerdì, si premuniva di versare in contanti al creditore l’importo dell’assegno, la penale, gli interessi e le spese come per legge, ricevendo però il solo assegno insoluto, in quanto il legale rappresentante del beneficiario era fuori sede e sarebbe rientrato solo il successivo 19 ottobre (ovvero la domenica). La direttrice della filiale della banca, alla quale il ricorrente esibiva il titolo insoluto restituito, era stata avvisata che avrebbe consegnato la relativa quietanza liberatoria il successivo giorno lavorativo, ossia il lunedì 20 ottobre 2014; infatti a tale data presentava la liberatoria, sottoscritta dal legale rappresentante della società beneficiaria, e il documento contenente la dichiarazione di pagamento, entrambi rifiutati dall’intermediario che provvedeva comunque alla segnalazione in CAI. Il ricorrente ha lamentato la condotta illegittima della banca, visto che la presentazione della quietanza era avvenuta al momento dell’apertura della filiale, e, quindi, escludendo dal computo i giorni festivi, pochi minuti dopo la scadenza del termine del giorno precedente e per una causa di forza maggiore; inoltre dalla iscrizione in CAI erano derivate ulteriori conseguenze pregiudizievoli, quali le successive iscrizioni per assegni emessi prima della indebita iscrizione “con data di incasso a scadere successivamente (assegni postdatati)”, anche questi adempiuti con versamento in contanti con i creditori con cui era stato possibile farlo. Inoltre vi era stata la chiusura improvvisa di altri rapporti di conto corrente, sebbene caratterizzati da un andamento regolare, con richiesta anche di rientro immediato di tutte le agevolazioni finanziarie.
Per quanto descritto, il ricorrente ha chiesto di ordinarsi all’intermediario la cancellazione di tutti i titoli
presenti nel circuito CAPRI della CAI, oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 50.000,00 e il pagamento della parcella del proprio legale.
Successivamente, il ricorrente ha rappresentato di aver constatato la chiusura illegittima dei rapporti contrattuali intrattenuti con l’intermediario e la relativa interruzione dei servizi accessori, ed ha integrato la domanda chiedendo la riapertura del conto corrente indebitamento chiuso, e un ulteriore maggior danno di euro 10.000,00. La banca precisava che a fronte del rientro dell’assegno oggetto della controversia, impagato per mancanza di liquidità, provvedeva ad inviare al cliente la lettera di preavviso di revoca con allegati i moduli necessari per l’utile effettuazione del pagamento tardivo, così da non incorrere nella conseguente segnalazione in CAI; non essendo tuttavia pervenuta entro il termine di legge alcuna prova dell’avvenuto pagamento tardivo in favore del beneficiario, il nominativo del ricorrente veniva segnalato nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria. Pertanto, la banca ha respinto ogni responsabilità, atteso che è onere del cliente verificare la disponibilità presente sul conto e che, in simili situazioni, l’estinzione dei rapporti contrattuali rientra nella piena discrezionalità tecnica di qualsiasi intermediario.
Preliminarmente il Collegio ha ritenuto inammissibili le ulteriori domande presentate dal ricorrente con note integrative, in quanto l’oggetto del procedimento va ricostruito sulla base delle richieste dell’istante formulate nel reclamo e nel ricorso, che sottopongono al Collegio la valutazione della legittimità delle segnalazioni in C.A.I. contestate dal ricorrente e la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni.
Il Collegio ha quindi circoscritto la questione principale alla tempestività della comunicazione della prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute in virtù del titolo insoluto al creditore avente diritto, rilevando che il ricorrente ha invocato la sospensione dei termini a suo favore, in virtù di provvedimento di ammissione ai benefici previsti dall’art. 20 della legge n. 44/1999, riguardante il benefico accordato ai soggetti che risultano coinvolti, in qualità di persone offese dal reato, in procedimenti penali per usura o estorsione, per un periodo di un anno dall’evento lesivo, certificato da decreto prefettizio, consistenti nella proroga per trecento giorni dall’evento lesivo dei termini di scadenza
Il Collegio dell’A.B.F. a tal proposito ha evidenziato che detta norma ha natura eccezionale, ed ha una “portata applicativa che non può essere ampliata al di là delle fattispecie ivi tassativamente previste e comunque è insuscettibile di essere interpretata in forma estensiva” , sicché, e per quanto riguarda i termini di pagamento, essa si riferisce solo a determinate categorie di pagamenti: ritenere diversamente – ovvero, nel caso di specie, che il soggetto ammesso al beneficio sia esonerato dagli obblighi relativi all’emissione degli assegni, comprese le procedure sanzionatorie – “significherebbe, in sostanza e quasi paradossalmente, legittimare l’emissione di assegni senza provvista, in tutta evidenza al di fuori delle esigenze conservative del patrimonio alle quali la norma vuole assolvere e in pregiudizio delle ragioni dei creditori, che, per quanto sopra detto, non può che essere circoscritto ad ipotesi tassative, e che siano collegate a crediti in qualche misura in rapporto con il reato”.
Il Collegio, scartata la precedente prospettazione offerta dal ricorrente, conformemente all’orientamento invalso nelle decisioni dell’Arbitro bancario finanziario, ha invece evidenziato che ove venga fornita dall’interessato, sia pure oltre la scadenza dei sessanta giorni, la prova del pagamento entro il suddetto termine, il trattario, che non vi abbia ancora provveduto, è esonerato dal procedere all’iscrizione del nominativo in CAI, né può, secondo buona fede, procedervi; mentre, se l’iscrizione sia stata già effettuata, non sussistendo più le condizioni per la permanenza in CAI del nome del traente che ha adempiuto, il trattario dovrà richiederne la cancellazione (ABF Milano decisione n. 7424/2014).
Ed infatti, il collegio ha affermato che nel caso specifico si potrebbe anche ritenere che il comportamento dell’intermediario, pur corretto sotto il profilo strettamente formale, avendo il dovere di provvedere senza indugio alla segnalazione in caso di mancata presentazione della quietanza, non sia in linea con il generale obbligo di buona fede che deve informare la relazione tra gli intermediari e i clienti: basti considerare che il ricorrente aveva già informato l’intermediario del pagamento e dell’imminente consegna della quietanza, che questa è stata consegnata lo stesso giorno della richiesta di iscrizione (anzi pochi minuti dopo l’apertura della filiale), e che l’iscrizione stessa avrebbe avuto validità a decorrere da due giorni successivi. Quanto appena detto è già sufficiente a fondare la responsabilità dell’intermediario ma, anche a volere assumere la legittimità del comportamento di quest’ultimo, non si può revocare in dubbio che avrebbe dovuto procedere alla richiesta di cancellazione.
Pertanto il Collegio ha affermato l’illegittimità della conservazione della prima iscrizione, nonchè della permanenza della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, da cui l’illegittimità delle iscrizioni successive, respingendo la domanda di risarcimento del danno (non avendo il ricorrente fornito la prova del pregiudizio subito) e dichiarando l’intermediario tenuto a procurare la cancellazione della segnalazione in CAI.