03 Giugno 2015

L’indebito addebito su conto corrente
L’addebito di una somma sul C/C in favore dell’intermediario, senza espressa autorizzazione da parte del cliente, costituisce un indebito oggettivo.
Il collegio dell’ABF di Milano, con pronuncia del 29 gennaio 2014 n. 490 , ha affrontato la tematica del pagamento tramite addebito sul conto corrente bancario, con particolare attenzione alla rilevanza della sussistenza della specifica autorizzazione da parte del cliente. La controversia aveva ad oggetto la richiesta di restituzione di un importo addebitato sul conto corrente del cliente, relativo al pagamento di un effetto cambiario di Euro 690,00, che il ricorrente sosteneva aver già saldato per contanti, alla data di scadenza prevista, ovverosia circa due mesi prima del contestato addebito.
In particolare, il cliente aveva concordato con la propria banca un piano di rientro, al fine di estinguere un debito preesistente, attraverso il pagamento di un determinato numero di rate mensili e di pari importo, garantite da un corrispondente numero di effetti cambiari, che la banca provvedeva a restituire al momento del saldo di ogni singola rata. Il contrasto nasceva quando il cliente, saldata l’ultima rata tramite pagamento per contanti ed ottenuta la restituzione dell’ultimo effetto cambiario, si vedeva nuovamente addebitare sul proprio conto corrente, circa due mesi dopo dal pagamento, l’importo corrispondente al pagamento dell’ultima rata, oltre interessi di mora, ragione per la quale decideva di adire il Collegio Arbitrale per ottenere la restituzione di quanto illegittimamente prelevato dalla banca.
L’intermediario presentava le proprie difese, eccependo sostanzialmente che, da verifiche effettuate, non risultava alcun pagamento per contanti da parte del cliente e che la ricevuta che lo stesso aveva prodotto, attestante tale pagamento, non costituiva una contabile di pagamento, bensì “la semplice evidenza della prenotazione fatta sul conto corrente per il pagamento dell’ultimo effetto”, successivamente perfezionatosi tramite addebito sul conto corrente del cliente stesso.
Circoscritta la problematica in esame al momento in cui sia stato effettivamente operato il pagamento dell’ultima rata, con conseguente restituzione dell’ultimo effetto cambiario – apparendo indubbio sia l’addebito su conto corrente sia la restituzione dell’effetto e conseguente estinzione del debito del cliente – il Collegio di Milano, dopo aver sottolineato che il possesso dell’effetto cambiario da parte del trattario costituiva prova dell’avvenuto pagamento, ha focalizzato l’attenzione sulla sussistenza o meno di una specifica autorizzazione da parte del cliente alla banca di poter effettuare l’addebito dell’ultima rata sul proprio conto corrente.
Al riguardo, ribadendo che il pagamento tramite addebito sul conto corrente bancario debba essere sempre autorizzato dal cliente, il Collegio ha rilevato che la banca resistente non aveva fornito alcuna prova circa la dedotta autorizzazione per il pagamento dell’ultima rata del piano di rientro scadente il 20 ottobre 2012 “né giustificazione per il ritardo nell’addebito contestato”, di fatto avvenuto due mesi dopo (17 dicembre 2012).
Inoltre, ha aggiunto il Collegio di Milano, non poteva certamente costituire prova di tale autorizzazione la ricevuta prodotta dal cliente e considerata dall’intermediario evidenza di prenotazione di addebito, non già contabile di pagamento, attesa la genericità del documento contestato, che riportava esclusivamente i dati dell’effetto cambiario e la descrizione “pagamento effetto agrario euro 669”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio di Milano ha concluso affermando che l’assenza di autorizzazione del cliente all’addebito dell’importo contestato sul conto corrente costituisce una fattispecie di indebito oggettivo che legittima il cliente a richiedere ed ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente sottratto dalla banca.
Per tali motivi, il Collegio ha parzialmente accolto la domanda del cliente, obbligando la banca a restituire integralmente le somme addebitategli e relative al pagamento dell’ultima rata del piano di rientro, con esclusione della somma a titolo di interessi di mora, in precedenza già restituita dall’intermediario.
Da tale provvedimento dunque si evince l’obbligo, da parte della Banca, di richiedere ed ottenere la continuativa specifica autorizzazione da parte del cliente, prima di procedere ad effettuare addebiti sul conto corrente.