08 Febbraio 2016

La IV direttiva antiriciclaggio
La Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.
Questa Direttiva entrata in vigore il 26 giugno 2015, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 giugno 2017, con conseguenti ed importanti effetti sul Decreto n. 231 del 2007, che dunque dovrà essere, seppur solo in parte, oggetto di revisione e modifica.
Il testo rappresenta un importante risultato nel quadro europeo anti-riciclaggio, andando ad applicare le Raccomandazioni FATF, nell’intento di allineare i Paesi Ue ai più avanzati standard internazionali.
Tuttavia la Direttiva introduce una serie di disposizioni, molto importanti, le quali andranno in particolar modo ad implementare gli obblighi organizzativi interni degli intermediari, sul principio che i presidi volti a tutelare il sistema dell’intermediazione bancaria e finanziaria non debbano essere applicati solo al caso concreto (e cioè, ad esempio, al momento dell’apertura di un rapporto continuativo oppure al momento della richiesta di una operazione occasionale, ovvero ancora al momento del sorgere di un sospetto di riciclaggio), ma dovranno essere considerati quali norme di organizzazione che, appunto in quanto tali, devono permeare, in profondità, l’organizzazione dell’intermediario, la quale dunque non potrà più presentare i caratteri della superficialità, della carenza di accuratezza, della insufficienza delle risorse umane e, non da ultimo, della carenza di cooperazione tra le varie funzioni di controllo interne e degli organi sociali (vedi ad esempio il collegio dei sindaci).
Potremo anche dire che di effettiva novità non si tratta, in quanto ove si andassero ad analizzare i più recenti verbali di infrazione dell’U.i.f o del M.e.f, già si riscontrerebbe l’attuazione di un tale principio che, da prossimo futuro, diverrà effettiva norma di legge.
L’analisi del testo della IV Direttiva ci porta a dover soffermare oggi la nostra attenzione sia sul “considerando numero 22” sia sull’articolo 8 della medesima.
Ebbene, il considerando numero 22 ancora una volta (e cioè andando a suffragare i principi già contenti sul documento di Banca d’Italia dell’aprile 2013 sulla nuova adeguata verifica della clientela) ci fa comprendere come l’approccio al rischio del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo non sia sempre uguale a se stesso, dovendosi applicare sempre di più un approccio che la direttiva definisce “olistico” e cioè basato sull’effettivo rischio riscontrato all’interno dell’organizzazione aziendale.
Tale approccio comporta, come prima conseguenza, la necessità di implementare (garantendone la tracciabilità e la documentabilità a fini di controllo da parte degli organi di vigilanza a ciò deputati) processi decisionali e valutativi dai quali si possa effettivamente riscontrare il rischio (anche se solo presunto) di riciclaggio: valutazione che dunque non potrà essere caratterizzata dall’astrattezza ma dovrà riferirsi alla singola organizzazione aziendale, alla tipologia di clientela trattata, al territorio su cui si opera, nonché alla struttura dei controlli interni adottata dal singolo intermediario.
Tali principi, contenuti nel considerando citato, prendono poi forma nel successivo articolo 8) ove si afferma che gli Stati membri dovranno provvedere affinché i soggetti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, dovendo tali misure essere proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati.
Si introduce dunque la c.d. “Autovalutazione periodica del rischio di riciclaggio”, la quale in base al comma 2 dell’articolo in esame, dovrà essere documentata, aggiornata e messa a disposizione delle pertinenti autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione interessati.
Ecco che dunque la IV Direttiva va ad imporre, in maniera più stridente agli intermediari, degli obblighi organizzativi, quali:
- l’elaborazione di controlli e procedure interni, tra cui pratiche di riferimento per la gestione dei rischi, adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità ivi inclusa, se adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale, e indagine sui dipendenti;
- se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell’attività economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure interni.
Conclusivamente, l’aspetto organizzativo primario e più importante, consisterà nella già citata e definibile “AUTOVALUTAZIONE PERIODICA AML”, la quale -a nostro modo di vedere- comporterà un’attenta e preventiva analisi non solo dell’organizzazione a livello centralizzato ma anche e specialmente un’analisi inerente l’operatività fattuale all’interno delle singole filiali, al fine così anche di proporzionare i presidi antiriciclaggio in relazione alle specifiche esigenze riscontrate.
Ciò dovrà altresì comportare anche un’implementazione della conoscenza, da parte di tutti i dipendenti, dei presidi antiriciclaggio, al fine di avere certezze della loro corretta applicazione.
Ma da ciò deriverà anche una revisione delle modalità formative degli stessi dipendenti, le quali non potranno più certamente limitarsi ad un periodico e mero ripasso della normativa antiriciclaggio, dovendosi oggi inevitabilmente trasformare in una attività vera di “coatching” a livello periferico, volta a far confluire in un unico momento, l’analisi aspetti teorici con l’analisi di problematiche reali che potranno essere ad esempio evidenziate a livello di singola filiale: il tutto chiaramente con l’ausilio sia dell’Audit che della Funzione Antiriciclaggio.