20 Luglio 2015

Il contratto senza firma investe il contratto quadro

Il contratto senza firma investe il contratto quadro

Il giudice emiliano, con sentenza del 15 maggio 2015, è stato investito della questione in seguito al ricorso in appello proposto da un risparmiatore avverso il rigetto – da parte del Tribunale di Modena – della domanda volta a far dichiarare la nullità del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari risalente al 1992, cui era seguito nel settembre 2000 l’ordine di acquisto di titoli argentini per euro 56.336,00.

In primo grado, infatti, il risparmiatore aveva impugnato il suddetto contratto quadro per difetto di forma scritta, dal momento che lo stesso non risultava sottoscritto dalla banca ma esclusivamente autenticato da un funzionario, in aperta violazione dell’art. 23 TUF.

La suddetta norma prevede infatti che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti… Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.

La forma dei contratti d’intermediazione finanziaria è disciplinata anche a livello regolamentare. L’art. 37, 1° comma, reg. n. 16190 del 2007 stabilisce che “gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente”.

La banca, nel rassegnare le proprie difese, aveva in ogni caso prodotto in giudizio il contratto, manifestando la volontà di avvalersi dello stesso. In subordine, precisava che non poteva dichiararsi nullità del contratto ma, eventualmente, solo risoluzione per inadempimento, mai richiesta dal risparmiatore.

La Corte d’Appello di Bologna, riformando integralmente l’impugnata decisione del Giudice di prime cure, ha ritenuto fondato l’appello e conseguentemente ha dichiarato la nullità del contratto quadro e conseguentemente, la nullità dell’ordine di acquisto dei titoli argentini, con contestuale condanna della banca alla restituzione di tutto l’importo relativo all’investimento operato dal risparmiatore.

Nel motivare la propria decisione, la Corte d’Appello Emiliana ha sottolineato che il contratto quadro di negoziazione degli strumenti finanziari del 1992, non era stato sottoscritto dalla banca, “per la quale vi è soltanto un visto dell’incaricato “per autentica della firma”, che non può considerarsi alla stregua di una manifestazione di volontà negoziale.

Tale omissione da parte dell’istituto comporta un vizio di nullità assoluta, insanabile, del contratto quadro che travolge anche il collegato ordine di acquisto dei titoli argentini. Infatti, ha precisato l’Autorità, trattandosi di atto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam (Cassazione, 19 maggio 2005, n. 10598; art. 23 TUF), la sottoscrizione non può essere provata per testi, presunzioni o confessione, né attraverso documenti successivamente inviati nel corso del rapporto; neppure la produzione in giudizio da parte del soggetto di cui manca la sottoscrizione sanerebbe tale vizio, posto che “la domanda di nullità del contratto comporta la revoca della proposta, cui è assimilabile lo scritto proveniente da una sola parte”.

Pertanto, sulla base delle predette considerazioni logico – giuridiche, come anticipato, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato la nullità del contratto quadro inter partes del 14.04.1992, per assenza di forma scritta, e conseguentemente, la nullità dell’ordine di acquisto dei titoli argentini del 13.09.2000, con contestuale condanna della banca alla restituzione in favore del risparmiatore dell’importo di Euro 56.000,00, oltre alla refusione delle spese di lite.