17 Maggio 2016

Girata della cambiale e levata di protesto

Girata della cambiale e levata di protesto

La decisione del Collegio di Napoli dell’A.B.F. in commento riguarda il ricorso presentato da una società che ha richiesto il risarcimento del danno per la mancata levata di protesto per due cambiali le quali, girate ad una banca per l’incasso, nella parte posteriore riportavano solo il timbro senza firma  della banca medesima. Il notaio che avrebbe dovuto procedere al protesto, ha  eccepito la carenza di legittimazione attiva della banca domiciliataria per mancanza della firma e quindi per la girata non perfezionata.

La banca convenuta ha preliminarmente eccepito la tardività della presentazione del reclamo, intervenuto oltre i dodici mesi successivi al reclamo, e poi ha contestato l’interpretazione proposta dalla ricorrente in merito alla eccezione sollevata dal notaio il quale, secondo la convenuta, “non intendeva certo segnalare il fatto che la [convenuta] non avesse firmato il titolo, rendendo impossibile il protesto, ma che la Banca domiciliataria e richiedente il protesto, … non aveva legittimazione attiva a farlo, non avendo apposto alcuna girata sui titoli”. Di conseguenza la banca convenuta ha ritenuto che la richiesta di risarcimento danni, peraltro formulata in modo generico e non supportata da prova alcuna, dovesse essere rivolta alla banca domiciliataria.

E’ opportuno ricordare che quasi tutte le cambiali vengono riscosse tramite banche che, servendosi delle loro reti di filiali, provvedono a far pervenire gli effetti nel luogo di pagamento o in una piazza a essa vicina. Il debitore, con la domiciliazione della cambiale, segnala presso quale sportello bancario desidera pagarla indicando solitamente la sede della banca presso la quale dispone di un conto corrente. Quindi, come nel caso esaminato dal Collegio di Napoli dell’A.B.F., nell’incasso di una cambiale quasi sempre intervengono due banche: la prima banca, che opera sulla piazza di chi deve riscuotere la cambiale, è quella che la riceve per girata con l’incarico di incassarla, mentre la seconda banca, che opera sulla piazza del debitore la cui denominazione può essere stata indicata sul titolo (banca domiciliataria), provvede materialmente all’operazione di incasso per conto della prima banca.

Il Collegio preliminarmente ha accertato che il ricorso è stato presentato entro i termini previsti e, nel merito della questione, ha preso in esame il comportamento del notaio al quale era stato chiesto di levare il protesto, osservando che quest’ultimo ha ritenuto la banca richiedente il protesto, e cioè la domiciliataria, non legittimata a farlo in quanto dai titoli non risultava essere l’ultimo giratario, comparendo in tale veste la banca convenuta, incaricata di incassare i titoli medesimi.

Partendo da questo presupposto, la ricorrente ha ritenuto responsabile per la mancata levata di protesto la banca convenuta, che non avrebbe correttamente eseguito la girata a favore della banca domiciliataria.

Sul punto il Collegio osserva che per il mancato protesto, a chiunque imputabile, risponde sempre l’intermediario nei confronti del cliente in quanto “certo è che il giratario all’incasso in quanto mandatario del beneficiario è tenuto a curare gli interessi del mandante e risponde dell’operato della mandataria secondo quanto disposto dall’art. 1717 c.c.”. Nello stesso tempo però il Collegio dell’A.B.F. ha evidenziato come nel caso di specie non ci fossero obbligati in via di regresso, e cioè altri soggetti che si sono assunti la responsabilità del pagamento, così come la mancata levata del protesto non ha inciso sulla possibilità di esperire l’azione diretta nei confronti del debitore principale; inoltre non sono stati dimostrati danni specifici subiti dal cliente.

Pertanto il Collegio dell’A.B.F. di Napoli ha ritenuto di dover dichiarare la banca convenuta tenuta a restituire al cliente le sole spese addebitate dal notaio per il protesto.