16 Febbraio 2016

Genesi dell’usurarietà del mutuo
La decisone del Tribunale di Padova analizza le pattuizioni contenute all’interno di due contratti di mutuo, in particolare riguardanti il tasso di soglia usura ed il tasso di mora.
IL CASO
Parte attrice ha convenuto in giudizio la banca chiedendo l’accertamento della usurarietà della pattuizione degli interessi nei due mutui, uno a tasso fisso ed uno variabile, con conseguente condanna alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato. Si noti che la parte attrice ha avanzato tale domanda proponendo un metodo di calcolo che prevede la somma degli interessi di mora con quelli corrispettivi.
Interesse di mora: sovrapprezzo che, computato per ogni giorno successivo alla scadenza prevista, il mutuatario in ritardo nel pagamento delle rate deve versare, oltre all’interesse pattuito, alla banca erogatrice il mutuo.
Tasso soglia: tasso che rileva trimestralmente direttamente la Banca d’Italia per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del Tasso Effettivo Globale Medio degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari finanziari. I tassi medi rilevati, aumentati di 1/4, più quattro punti percentuali, costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura. Inoltre, la differenza tra il tasso soglia ed il TEGM deve essere inferiore ad 8 punti percentuali.
Preliminarmente il Tribunale di Padova rileva che, in realtà, entrambi i mutui erano a tasso variabile in quanto il primo, del gennaio 2004, prevedeva un tasso fisso del 3,1% solo per i primi sei mesi per poi diventare a tasso variabile, mentre il secondo, del settembre.2007, era integralmente variabile.
Altresì il Tribunale di Padova sottolinea che parte attrice ha precisato di aver integralmente estinto entrambi i mutui e non ha contestato quanto eccepito dalla banca, di essere mai andato in mora.
Ciò posto, il Tribunale puntualizza che l’usurarietà della pattuizione va rilevata nella sua genesi, in quanto se l’usura si verifica in concreto nel corso dell’applicazione delle pattuizioni, si dovrà parlare di usura sopravvenuta e non di usura originaria.
Ma ciò, a giudizio del Tribunale, appare inverosimile in quanto, essendo i contratti di mutuo oggetto di causa a tasso variabile ancorati all’Euribor i tassi avranno avuto un andamento conforme all’andamento di quel tasso e l’attrice non ha mai dedotto alcunché sul modo di svilupparsi del tasso nel corso dei rapporti, concentrandosi esclusivamente sull’originaria pattuizione. Da tale circostanza il Tribunale di Padova ne consegue che si deve dare per assodato che la banca abbia correttamente recepito le variazioni periodiche dell’Euribor, come da contratti.
EURIBOR: acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro, è un tasso di riferimento calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie.
Citando come esempio il primo mutuo, il Tribunale rileva che questo prevedeva un tasso corrispettivo iniziale del 3,10% mentre il tasso medio di riferimento, citato dalla stessa parte attrice, era all’epoca del 4,24% e quello soglia del 6,36%, evidenziando che il tasso corrispettivo è, quindi, talmente lontano dalla soglia che non vi è alcuna possibilità che l’abbia superata, anche in considerazione che parte attrice non ha fornito elementi di fatto comprovanti uno sforamento.
Per quanto concerne il tasso di mora, quella pattuita in entrambi i contratti prevedeva una clausola particolare di salvaguardia che di fatto garantisce alla banca che il tasso di mora sia il tasso soglia usura arrotondato per difetto a favore del correntista, ciò che impedisce sin dall’origine che quella pattuizione possa sforare la soglia, proprio per come è stata pattuita.
Infine, il Tribunale di Padova ha ritenuto infondata anche la deduzione per cui il metodo di ammortamento alla francese genererebbe un indebito anatocismo, osservando che: “È vero che per la determinazione della rata periodica nell’ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, è anche vero che ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale”.
Pertanto, ritenendo fondata la causa solo sul presupposto che il mutuo prevede la pattuizione di interessi usurari basandosi sull’errato metodo di calcolo che somma gli interessi di mora con quelli corrispettivi, il Tribunale ha dichiarato la domanda di parte attrice manifestamente infondata e l’ha rigettata.