03 Giugno 2015

Frode informatica e banca on line

Frode informatica e banca on line

Frode informatica e banca on line: quando la banca è responsabile per l’ABF Milano 10 febbraio 2014, n. 822

In caso di frode informatica subita da un cliente bancario, ove detta attività illecita sia caratterizzata da un subdolo meccanismo di aggressione di difficile o impossibile identificazione, la banca rimarrà responsabile per la restituzione delle somme fraudolentemente distratte da terzi, residuando applicabile unicamente la franchigia prevista dall’art. 12 comma 3, del d.Lgs. 11/2010.

FRODE INFORMATICA E BANCA ON LINE