07 Giugno 2017
Documentazione precontrattuale e scelta consapevole nell’applicazione di interessi sull’extrafido
Una società cliente di un istituto bancario, con il quale ha intrattenuto un rapporto derivante da un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, ha presentato ricorso all’ABF di Milano ritenendo che la banca avesse applicato un tasso extra fido pari a quasi il doppio di quello pattuito nel contratto originario, poi confermato anche nel contratto successivo che prevedeva modifiche consensualmente stabilite.
La cliente ha lamentato, nello specifico, l’applicazione di un tasso di interessi extra fido pari al 14,50% a fronte di quello indicato nel contratto pari al 7,50%, e pertanto ha richiesto la restituzione della somma di circa 50.000 euro corrispondente a quanto indebitamente versato alla banca.
Il Collegio dell’A.B.F. ha preliminarmente dichiarato non potersi accogliere l’ulteriore richiesta formulata dalla ricorrente relativa alla restituzione delle spese legali in quanto proposta in sede di memorie di replica e, quindi, costituendo una nuova domanda rispetto a quella proposta nel ricorso.
Passando alla richiesta di rimborso della somma suddetta, il Collegio ha specificato che le indicazioni relative al tasso di interesse extra fido non risultano specificate nel contratto ma solo nel documento di sintesi: da questa semplice osservazione può evincersi il mancato rispetto del disposto dell’art. 117 comma 4 del TUB, che a pena di nullità prevede che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, nonché del Provvedimento del 29.07.2009 e s.m.i. recante “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” che alla sez. III, par. 3 espressamente indica che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all’intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sezione IV (Comunicazioni alla clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto”.
Inoltre il documento di sintesi riporta solo la sottoscrizione del legale rappresentante della cliente, non risultando possibile accertare che detto documento sia stato consegnato alla ricorrente prima della conclusione del secondo contratto, e quindi senza alcuna certezza che la cliente avesse avuto a disposizione il tempo necessario per effettuare una scelta consapevole.
Pertanto il Collegio ha accertato la violazione da parte della banca degli obblighi di informazione e trasparenza su di essa gravanti, sia in fase di trattativa che di conclusione del secondo contratto, condannando l’istituto a rimborsare alla cliente gli interessi addebitati in eccesso rispetto al tasso legittimamente previsto pari al 7,50%.