15 Aprile 2021

La New Definition Of Default (Nuova DoD – nuova definizione di default) negli ultimi chiarimenti della Banca d’Italia
Dal 1° gennaio 2021 è entrata entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013).
L’obiettivo è quello di armonizzare la definizione di default tra le aree geografiche dell’UE, a partire dal 2021 sulla nuova definizione di default (cd. New Definition Of Default o “New DoD”, o “DoD”) con la pubblicazione di un Regolamento Delegato UE e specifiche linee guida da parte delI’EBA in applicazione dell’articolo 178 del CRR (c.d. Capital Requirements Regulation – CRR). Tale intervento, portato avanti dalle Autorità Europee (ECB, EBA, Commissione EU), è finalizzato ad uniformare i criteri di classificazione di default, con l’intento di rafforzare la comparabilità delle metriche di rischio tra le diverse istituzioni, anche a livello transnazionale.
La definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali. Considerato che alcune informazioni disponibili su internet o riportate da organi di stampa forniscono un quadro poco chiaro sulla reale portata delle modifiche alla definizione di default dal punto di vista della relazione affidata – e con l’obiettivo di fornire alcune indicazioni per la stessa clientela – su indicazioni delle Autorità di vigilanza, la Banca d’Italia (https://www.bancaditalia.it/media/fact/2020/definizione-default/index.html) ha adottato alcune iniziative con l’obiettivo di favorire la comprensione dei possibili effetti dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
La nuova definizione introduce criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti. In tale contesto, la “New DoD” ha introdotto specifiche previsioni normative con l’obiettivo di standardizzare i criteri per l’identificazione delle esposizioni scadute, per la rilevazione delle inadempienze probabile e armonizzare i criteri per il ritorno di una posizione in uno stato performing.
Dott. Alessandro Ranieri,
economista consulente di Direzione e Formazione per intermediari finanziari