03 Giugno 2015
Contratto: firma di tutte le pagine?
Tra le più ricorrenti problematiche pratiche riguardanti il contratto di mutuo vi è quella sulla sottoscrizione del contratto di mutuo.
In diverse occasioni gli uffici reclami si trovano a fronteggiare impugnazioni giudiziale di alcune clausole contenute in contratti del genere, affermandone la nullità in quanto alcuni allegati del contratto di mutuo concernenti le condizioni economiche dello stesso, sarebbero firmati unicamente dal cliente e non anche dall’istituto di credito.
Proprio su questo tema, è stata recentemente pubblicata una interessante sentenza del Tribunale di Messina del luglio 2014.
Il contratto di mutuo è solitamente concluso mediante accettazione, per atto pubblico, della proposta contrattuale debitamente sottoscritta dalla banca, e spesso la proposta è allegata al contratto rogitato.
Ora, nel caso in cui il contratto definitivo oppure la proposta facciano riferimento agli allegati, la sottoscrizione del contratto o della proposta non possono che riferirsi anche ai documenti allegati, incluse le condizioni economiche, a maggior ragione ove l’elenco degli allegati sia stato sottoscritto dal cliente.
Se dunque, ad esempio, la proposta contrattuale poi allegata all’atto di mutuo definitivo, contenesse l’indicazione del TAEG, sarebbe infondata la contestazione di nullità del tasso convenzionale del mutuo, ove detto tasso non fosse reinserito nell’atto definitivo, nonché infondata sarebbe la richiesta di applicazione, allo stesso, del tasso legale.
Per tali motivi, il Tribunale di Messina, con sentenza del 21 luglio 2014, rigettava le richieste del mutuatario.
È chiaro che da un caso del genere non possono che discendere delle indicazioni prudenziali che la banca dovrà seguire per evitare simili contestazioni: tra le molte, si invita la banca a riscontrare la firma del titolare legale rappresentante su ogni documento ed ogni allegato al mutuo stesso, nonché procedere ad una precisa indicazione del tasso all’interno del contratto definitivo di mutuo.
Ove alcune clausole o condizioni, fossero contenute solo nella proposta di contratto, sarà necessario allegare detta proposta, in un unico contesto, all’atto definitivo di mutuo: l’accettazione del cliente, sia della proposta che dell’atto definitivo, farà si che le clausole contenute nella proposta siano automaticamente inserite e, dunque, facciano parte del contratto definitivo.