23 Settembre 2015

Carte di credito: il nuovo Regolamento europeo e la svolta italiana

Carte di credito: il nuovo Regolamento europeo e la svolta italiana

Trattando della normativa europea non è sbagliato dire che i considerando sono, in una certa misura, più importanti dello stesso articolato. Ciò, se possibile, è ancora più vero per il Regolamento UE 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, entrato in vigore l’8 giugno 201 e le cui condizioni economiche si applicano dall’8 dicembre 2015 (mentre altre norme entreranno in vigore il 9 giugno 2016). Prima di esaminare considerando e articolato è importante ricordare che i Regolamenti sono immediatamente applicabili a differenza delle direttive che devono essere recepite a livello nazionale.

Percorrendo i 44 considerando si possono estrapolare alcuni principi che consentono di avere anche nei pagamenti elettronici un mercato integrato, fondamentale per lo sviluppo di un mercato realmente unico.

I primi richiami sono a un precedente regolamento (CE n. 924/2009) che ha stabilito che le commissioni per i pagamenti interni e quelli transfrontalieri devono essere uguali e alla direttiva 2011/83/UE che vieta di imporre ai consumatori, per determinati mezzi di pagamento, commissioni superiori ai costi avuti del professionista.

Il regolamento procede con l’affermazione che i pagamenti elettronici devono essere sicuri, efficienti e competitivi ed evidenzia il rischio che le singole normative nazionali ostacolano lo sviluppo del mercato: in particolare, la mancata uniformità delle commissioni, è un danno per la creazione di un vero mercato paneuropeo, con svantaggio di consumatori e fornitori/esercenti, di pagamenti elettronici.

Passando alle commissioni interbancarie, è specificato, che sono quelle applicate “tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti a un dato schema di carte di pagamento”. Commissioni integrate nel prezzo di vendita al consumatore finale.

Le previsioni del Regolamento si applicano ai pagamenti con carta, tramite Internet e dispositivi mobili basati su carta e, a vantaggio dei consumatori e degli esercenti, nei casi di emissione e di convenzionamento transfrontalieri e nazionali. Sono poi ricordate le due tipologie di carte di pagamento: “carte di debito differito” che prevedono l’addebito integrale, senza alcun interesse delle spese effettuate a una data prestabilita contrattualmente e carte di credito con una linea di credito per rimborso rateizzato comprensivo di interessi e altri costi.

Secondo l’andamento dei mercati è stata anche prevista l’ulteriore possibilità di abbassare il livello delle commissioni da parte dei singoli stati membri e prevedere, alternativamente, per promuovere i micropagamenti, massimali fissi ovvero formule miste purché il risultato non sia superiore al massimale previsto.

Viene poi ricordato con quali modelli commerciali avvengono le operazioni di pagamento: schemi di carte di pagamento a tre parti (titolare della carta, schema di convenzionamento e di emissione, esercente) e schemi di carte di pagamento a quattro parti (titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice, esercente). Dalle previsioni del regolamento, almeno temporaneamente, sono escluse le carte che utilizzano il sistema a tre parti.

Sono previste norme per evitare che la commissione interbancaria sia surrogata con altre solo formalmente diverse.

Si richiama poi la Direttiva 2007/64/CE sulla libertà di utilizzo di mezzi di pagamento per cui dovranno essere abolite tutte le restrizioni di utilizzo delle carte di pagamento, quali quelle del beneficiario di rifiutare specifici strumenti di pagamento per importi modesti, della comunicazione di informazioni al pagatore sulle commissioni pagate dal beneficiario per specifici strumenti di pagamento o limitazioni imposte al beneficiario sul numero di casse presenti nel suo esercizio commerciale abilitate ad accettare specifici strumenti di pagamento.

Introdotto l’obbligo per l’esercente di accettare tutte le carte di uno stesso schema, a prescindere da emittente e costi. In sostanza sussisterebbe secondo la convenzione firmata, l’obbligo di accettare ogni carta di credito e non quella di debito e viceversa. Prevista la distinzione tra carte del consumatore e carte aziendali.

La commissione interbancaria richiedibile dal prestatore dei servizi all’esercente, per le carte di debito è fissata, massimo, nello 0,20% del valore dell’operazione.

Gli stati nazionali possono fissare percentuali inferiori o un importo fisso comunque non superiore alla percentuale prevista. Per le operazioni in valuta diversa dall’euro può essere applicata un’ulteriore commissione non superiore a 0,05 euro; in ogni caso il totale della commissione interbancaria non può essere superiore allo 0,20%.

La percentuale potrà essere rivista periodicamente, la prima volta nel 2020.

Le Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito è fissata per ogni operazione, massimo allo 0,30%. Possibile, anche in questo caso, la fissazione di percentuali inferiori da parte dei singoli stati membri.

Forte rilevanza è data all’informazione. Si prevedono mezzi per identificare la categoria della carta, il riconoscimento elettronico del marchio, sull’accettazione di un determinato schema di carta, sulla scelta lasciata al consumatore dello strumento da utilizzare per il pagamento.

Confermate anche in questo comparto le previsioni di risoluzione stragiudiziale delle eventuali controversie.

Passando all’articolato, il Regolamento “stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta eseguite nell’Unione” salvo quelle basate su strumenti di pagamento a uso limitato.

Il regolamento, per quanto riguarda le commissioni interbancarie, non si applica alle operazioni tramite carte aziendali, ai prelievi presso i distributori automatici per il prelievo di contante (ATM) o presso gli sportelli di prestatori di servizi di pagamento e alle operazioni tramite carte di pagamento emesse dagli schemi di carte di pagamento a tre parti.

Vietate restrizioni territoriali rispetto alle previsioni del Regolamento, regole che impediscano co-branding di uno o più marchi di strumenti di pagamento, software o dispositivi automatici che limitano la scelta del marchio di pagamento o dell’applicazione di pagamento.

Il consumatore può chiedere, al prestatore del servizio, che deve fornirle obbligatoriamente, informazioni (funzionalità, costi, sicurezza) su tutti gli strumenti di pagamento disponibili.

I beneficiari dei pagamenti hanno la facoltà di installare meccanismi automatici nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita che effettuano una selezione prioritaria di un particolare marchio di pagamento o applicazione di pagamento ma non possono impedire al pagatore di modificare la selezione automatica per le categorie di carte o dei relativi strumenti di pagamento accettati dal beneficiario.

Dopo una serie di norme tecniche sulle regole tra emittente ed esercente, viene previsto che il prestatore del servizio di pagamento dopo ogni operazione fornisca al beneficiario: il riferimento che consente di identificare l’operazione di pagamento basata su carta, l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario, l’importo delle eventuali spese per l’operazione di pagamento basata su carta, con indicazione distinta della commissione per i servizi all’esercente e dell’importo della commissione interbancaria.

Infine, saranno gli Stati membri a fissare le sanzioni per eventuali violazioni alle previsioni del Regolamento e previste forme di risoluzione stragiudiziale di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. La normativa potrà essere rivista in conformità a una relazione della commissione, entro il 9 giugno 2019.