22 Marzo 2016

Bond Argentina: a volte ritornano
Una decisone del Tribunale di Bari del 8 gennaio 2016 ha preso in esame un caso riguardante le famose obbligazioni argentine e la relativa domanda risarcitoria incardinata dai tre eredi di un piccolo commerciante della provincia di Bari il quale, nel 1999, aveva investito e poi perso circa 123.000,00 euro nei famigerati bond argentini.
Si ricordi che i bond argentini, denominati anche tango bond, sono i titoli di Stato della Repubblica argentina, equivalenti ai nostri Bot e Btp, strumenti finanziari con i quali i risparmiatori che acquistano titoli del debito pubblico diventano creditori nei confronti dello Stato che li emette e che si obbliga a restituire loro, cioè a rimborsare a scadenze prestabilite, il capitale investito e gli interessi previsti. Nel caso delle obbligazioni argentine pertanto, l’Argentina avrebbe dovuto rimborsare a scadenza il capitale investito ai risparmiatori che li avevano acquistati ma, a dicembre del 2001, il governo argentino ha dichiarato l’insolvenza ed i risparmiatori italiani rimasti coinvolti sono stati circa 450.000 per un controvalore complessivo di 14,5 miliardi di dollari, all’epoca corrispondenti a 12,8 miliardi di euro, pari a quasi un punto percentuale del nostro P.i.l.
La causa intentata dagli eredi nei confronti della Banca aveva per oggetto in particolare la richiesta di accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro sottoscritto il 23.02.1999 per violazione della forma scritta e/o per la non conformità del suo contenuto alle norme imperative di legge e, conseguentemente, la nullità dell’ordine di acquisto concluso nella medesima data ed avente ad oggetto l’acquisto di obbligazioni “Argentina 8,75% FB03”, con condanna della convenuta alla restituzione, in favore degli eredi, pro quota, di € 123.055,32, pari all’entità lorda dell’investimento, oltre interessi legali. Altresì gli attori richiedevano di accertare che l’attività espletata dalla banca convenuta avesse costituito sollecitazione all’investimento, con conseguente nullità dell’ordine di acquisto delle obbligazioni argentine, per violazione delle norme in tema di sollecitazione all’investimento e condanna della convenuta alla restituzione, in favore degli eredi, pro quota, della predetta somma. In via subordinata chiedevano pronuncia di risoluzione del contratto quadro, dal quale è scaturito l’ordine di acquisto avente ad oggetto l’acquisto di obbligazioni argentine, rilevato il grave inadempimento della banca agli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari qualificati.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda degli attori e, ove il contratto fosse stato dichiarato nullo, o annullato o risolto, chiedeva la restituzione dei titoli in oggetto e delle cedole maturate e percepite dalla sottoscrizione, per complessivi euro 18.451,56.
Il Tribunale di Bari, dopo aver accertato i punti basilari della causa, afferenti la conclusione del contratto quadro, l’oggetto di esso e le operazioni a questo collegate, nonché il ruolo di mediazione svolto dalla banca, ricorda gli obblighi stringenti in tema di diligenza, correttezza e trasparenza gravanti sull’intermediario nei confronti della clientela, secondo quanto indicato nel d. lgs. 58/1998 (c.d. T.U.F., testo unico in materia di intermediazione finanziaria), oltre al contenuto della delibera Consob n. 11522 del 01.07.1998.
In particolare l’art. 28 del predetto regolamento prevede, prima dell’avvio dell’operazione di investimento, l’obbligo dell’intermediario di chiedere all’investitore notizie in merito alla sua esperienza in campo finanziario, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio, dovendo espressamente risultare dal contratto l’eventuale rifiuto del cliente di fornire notizie. Inoltre, sempre in base al medesimo articolo, l’intermediario deve consegnare al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti su strumenti finanziari, non potendo consigliare o effettuare operazioni se non dopo aver fornito al cliente adeguate informazioni sulla natura e sulle implicazioni della specifica operazione.
Su queste norme e sugli obblighi in esse indicate, secondo il Tribunale di Bari, deve essere valutato il comportamento della banca, sulla quale grava l’onere di fornire la prova circa il proprio puntuale adempimento. Il Tribunale altresì ricorda come la necessità di adempiere ai predetti obblighi “non si affievolisce neanche quando l’investitore abbia una conoscenza approfondita dei mercati finanziari oppure una esperienza in pregresse operazioni, non contemplando la normativa di settore alcuna distinzione fra clienti esperti o meno”.
Dell’adempimento dei predetti obblighi da parte della Banca, il Tribunale di Bari ha ravvisato la completa omissione.
Ma la circostanza determinante ai fini della fattispecie è costituita dal fatto che già dal 1998 si erano posto problemi di criticità e di insolvenza dei titoli di stato della Repubblica Argentina, il cui P.i.l. aveva manifestato delle significative contrazioni fino al default avvenuto nel 2001. Ed ancora, il giudizio di rating (valutazione effettuate da agenzie specializzate sulla solvibilità di soggetti – in questo caso uno Stato – emittente obbligazioni) classificava l’Argentina nella categorie “speculazioni”.
A conclusione del ragionamento effettuato dal Tribunale di Bari per definire il comportamento della banca rispetto al rischio dell’investimento, vi è il rilievo circa il rendimento applicato ai titoli in questione, che all’epoca era pari al 8,75%, di gran lunga più elevato dei Buoni emessi nello stesso periodo dallo Stato italiano, dotato di una solvibilità assolutamente maggiore dell’Argentina.
In sostanza, il forte rischio dell’investimento sui bond argentini era rappresentato dall’elevato rendimento degli stessi, elemento che fornisce l’immediata percezione del rischio medesimo.
Nel contempo, il Tribunale non ha ravvisato la nullità del contratto in quanto, anche in base all’orientamento giurisprudenziale in materia ed in assenza di specifica previsione normativa, la violazione dei doveri in capo agli intermediari di cui sopra, non comporta detta nullità ma la responsabilità precontrattuale dell’intermediario con conseguente obbligo di risarcimento del danno, per le violazioni in sede di formazione del contratto, ovvero la responsabilità contrattuale, con obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del contratto, per le operazioni di investimento e disinvestimento compiute in esecuzione del contratto in questione.
Pertanto il Tribunale di Bari ha riconosciuto l’inadempimento colposo della Banca agli obblighi valutativi ed informativi derivanti dal contratto, con conseguente risarcimento del danno quantificato nell’originario valore dei titoli, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Per ciò che concerne gli interessi incamerati dall’investitore, il Tribunale di Bari ha chiarito che non devono essere scomputati dall’ammontare del danno risarcibile, in quanto si tratta di frutti civili percepiti dal possessore di buona fede, ai sensi dell’art. 1148 cod. civ.
Infine ha stabilito la restituzione dei titoli alla Banca.
Si noti tra l’altro che il Tribunale di Bari ha accolto la tesi sul diritto degli obbligazionisti ad essere risarciti per l’intera somma investita e, dunque, a trattenere anche gli importi incamerati, nel corso di vigenza contrattuale, a titolo di cedole sugli interessi pagati dal governo argentino prima del default del 2001: quest’ultimo aspetto costituisce l’aspetto maggiormente rilevante della decisione in quanto la maggior parte delle sentenze sull’argomento hanno previsto la detrazione dal risarcimento del danno, e cioè dal capitale investito, di tutti gli importi percepiti dal risparmiatore a titolo di interessi prima della dichiarazione dello stato di dissesto da parte dell’ente che ha emesso i titoli.
Segnaliamo la sentenza in commento poiché essa ribadisce l’estrema importanza degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario ai sensi della normativa menzionata. Obblighi che possono ritenersi concretamente adempiuti soltanto quando l’investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione, non soltanto con riferimento ai suoi rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza.