03 Giugno 2015

Autoriciclaggio e capitali esteri
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2014, n. 292 la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero e autoriciclaggio.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2014, n. 292 la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero e autoriciclaggio.
Dopo molti anni di dibattito il legislatore ha introdotto una fattispecie autonoma di reato, il c.d. autoriciclaggio, introducendo il nuovo articolo 648 ter del codice penale, che prevede la punibilità anche del soggetto che ha commesso il reato presupposto alla successiva attività di riciclaggio.
L’obiettivo è quello di procedere ad una maggiore repressione del reato.
A ciò si collega la necessità che i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio “alzino l’asticella” dei controlli interni per garantire il più ampio rispetto degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazione sospetta ed evitare così sanzioni da parte delle Autorità di vigilanza.
Ecco il testo del nuovo articolo “648 ter 1” del codice penale
“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”