20 Luglio 2015

Tribunale di Pavia 22.04.2015: contratto di conto corrente bancario e anatocismo

Tribunale di Pavia 22.04.2015: contratto di conto corrente bancario e anatocismo

Il Tribunale di Pavia, con l’ordinanza del 22.04.2015, è tornato sulla delicata questione dell’anatocismo e dei limiti della sua ammissibilità nei contratti bancari.

Nel caso specifico un correntista aveva azionato, attraverso il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., una domanda nei confronti della propria banca volta ad accertare la nullità del processo di capitalizzazione annuale degli interessi passivi, non rinvenendosi nel contratto di conto corrente, concluso con l’istituto convenuto, alcuna specifica pattuizione in tal senso.

Investito della problematica, il Giudice lombardo ha ricordato che, seppur dal 01.07.2000, in seguito alla delibera del CICR, si considera legittima la corresponsione di interessi anatocistici, risulta altresì necessario che la relativa clausola contrattuale debba esser espressamente pattuita ed accettata dal cliente, oltreché concordata in maniera paritetica.

La suddetta  delibera CICR del 9 febbraio 2000,  entrata in vigore il 22.4.2000, ha invero previsto all’art. 2 che i rapporti contrattuali possano contenere l’anatocismo bancario, a condizione che: “nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.

Tuttavia, la stessa delibera precisa che, al momento dell’entrata in vigore, “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. La ratio di tale obbligo di specifica approvazione risiederebbe, a detta del Giudice di prime cure, nella circostanza che “una eventuale corresponsione di interessi anatocistici, ancorchè stabilita in maniera paritetica, sarebbe peggiorativa rispetto al periodo precedente che prevedeva – stante la nullità della clausola – la completa assenza di interessi anatocisitici”.

Pertanto, non avendo la banca fornito prova della specifica approvazione, da parte del cliente, della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi, il Tribunale di Pavia si è pronunciato in favore della nullità della predetta clausola, con conseguente ricalcolo degli effettivi interessi a debito del correntista, per tutta la durata del rapporto contrattuale.Peraltro, nella medesima decisione, il Giudice lombardo ha dichiarato anche la nullità per indeterminatezza della clausola relativa alle spese di tenuta e chiusura del conto e di quella relativa all’applicazione delle commissioni di massimo scoperto, non apparendo stabiliti in modo chiaro il tasso applicabile, i criteri di applicazione dello stesso e di calcolo, oltreché per assenza di specifica approvazione.