21 Marzo 2019

Trasparenza bancaria senza fine

Trasparenza bancaria senza fine

Con provvedimento del 19 marzo 2019 Banca d’Italia apporta ulteriori modifiche (rispetto a quelle già recentemente apportate con provvedimento del 5 dicembre u.s.) alle disposizioni relative alla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti adottate il 29 luglio 2009″.

L’intervento– che per certi versi consegna un testo frastagliato – è il frutto di un’opera di recepimento eterogeneo della normativa europea e di orientamenti delle autorità sovranazionali, arricchiti dai risultati emersi dall’attività ispettiva e di vigilanza in materia di tutela della clientela, portata avanti da Banca d’Italia. Nello specifico, con le modifiche apportate si da attuazione alla direttiva 2015/2366/UE (Payment Services Directive, c.d. PSD2) e al capo II-bis, titolo VI, del Testo Unico Bancario in materia di trasparenza dei servizi di pagamento e si recepisce il Regolamento 2016/1011/UE, in materia di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento Benchmark) che impatta sugli adempimenti al tempo introdotti con le direttive 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive, c.d. MCD) e 2008/48/CE (Consumer Credit Directive, c.d. CCD).

Si recepiscono inoltre gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea in materia di politiche e prassi di remunerazione per il personale preposto all’offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita e gli Orientamenti del Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza in materia di gestione dei reclami. Il risultato coinvolge diverse Sezioni interessate da interventi sostanzialmente di natura informativa e documentale mediante l’arricchimento del set di informazioni di due specifici ambiti, di recente novellazione: i sistemi di pagamento ed i finanziamenti in cui siano utilizzati indici di riferimento.Nel primo caso, la fonte normativa è la direttiva 2015/2366/UE (c.d. PSD2) recepita con il D.lgs 218 del 15 dicembre 2017, che nel promuovere un mercato dei pagamenti elettronici sempre più efficiente e tutelante per la clientela finale, arricchisce il quadro delle informazioni da fornire in sede precontrattuale (e contestualmente ad una singola operazione), definisce gli obblighi semplificati a carico dei prestatori dei nuovi servizi di pagamento di cui all’articolo 33 della PSD2 e all’articolo 114- septiesdecies del TUB, che individuano appunto il regime applicabile ai prestatori del servizio di informazione sui conti.

Entra inoltre nel merito nello ius variandi previsto dall’art.126-sexies del TUB con il richiamo al rispetto di requisiti che riecheggiano altresì l’art.118 del TUB. Fissa inoltre un termine breve di 15 giorni per offrire riscontro ai reclami della clientela, già previsto dall’articolo 101, paragrafo 2, della Direttiva PSD2. Banca d’Italia, tiene fortunatamente conto della consultazione ancora aperta sulla disciplina in materia di conti di pagamento, di attuazione della direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive, c.d. PAD) e dunque in un’ottica di coordinamento rinvia l’entrata in vigore della Sezione VI alla data prevista nel provvedimento che completerà il recepimento della PAD.

Per quanto concerne invece le operazioni di finanziamento nelle forme dei credito ai consumatori e credito ipotecario immobiliare, l’intervento recepisce le modifiche apportate nel 2016 al Regolamento 2014/17/UE dal Regolamento 2016/2011 detto anche Regolamento Benchmark, che entrato in vigore il 30 giugno 2016 si è posto la finalità di assicurare accuratezza e integrità degli indici utilizzati come riferimento (c.d. appunto benchmark) per la determinazione del valore di rimborso e del rendimento di prodotti finanziari e, nel caso in esame, imporre maggiore trasparenza in fase precontrattuale mediante la previsione di informazioni ad hoc sugli indici usati come indici di riferimento utilizzati nei contratti.

Le Disposizioni in commento dunque recepiscono gli obblighi di informativa da applicare a tutti i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori e sul credito immobiliare ai consumatori (anche se a a tasso fisso composti da un indice e da uno spread).Di maggiore impatto gli interventi di natura organizzativa attuati per mezzo delle modifiche della Sezione XI in recepimento degli Orientamenti dell’EBA in materia di prassi di remunerazione, emanati per inibire modelli non virtuosi di incentivazione economica del personale addetto alla vendita dei prodotti.

La disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione, invero già contenuta per gli intermediari bancari nella Circolare n. 285/2013, amplia qui il suo perimetro di operatività, coinvolgendo ulteriori soggetti ( le previsioni contenute nel paragrafo 2-quater si applicano infatti anche agli intermediari di cui all’articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) ma lascia fuori i Confidi c.d. minori nonché – sembrerebbe – in via diretta i mediatori creditizi.

Su questi ultimi rimane da capire se (e come) essi rimangano nel gruppo degli “intermediari del credito” che la sezione XI, al paragrafo 2-quater comunque richiama con tutto ciò che ne deriva in termini di obblighi organizzativi. Un intervento di OAM sarebbe utile a chiarire un quadro di adempimenti che per i mediatori appare sempre più intricato.

In ogni caso l’insieme dei presidi previsti conferma la ratio delle disposizioni valorizzando piuttosto che esigenze di natura prudenziale legate alla gestione degli intermediari, i diritti e gli interessi dei clienti in relazione all’offerta dei prodotti, di cui pretende sia tenuta debita – e formalizzata – considerazione.

Quanto ai tempi per adeguarsi viene chiarito che le politiche di remunerazione sono sottoposte, al più tardi, all’approvazione dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.L’intervento fornisce poi l’occasione per interventi minori quali quelli in materia di Guide standardizzate, con un intento chiaramente semplificatore, ed il chiarimento che sembra giungere sui mediatori creditizi con l’espresso richiamo agli obblighi della sezione XI, paragrafo 1bis. 2 lett. a) b) f) e g) in materia di procedure interne da adottare secondo gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sui Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (oggetto del precedente intervento di dicembre 2018).

Di interesse generale, poiché applicabile a tutti i soggetti destinatari delle disposizioni (dunque anche i Confidi minori) è infine il paragrafo 3 della XI Sezione che, ancora una volta punta sul requisito organizzativo per assicurare tutela alla clientela anche in sede di reclamo. L’intervento, recettivo degli Orientamenti del Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza in materia di gestione dei reclami, pretende una maggiore e più dettagliata proceduralizzazione interna agli intermediari, in cui sia attenzionata la circolarità delle informazioni, siano finalizzati i risultati emersi attraverso attività di follow up e sia, più in generale, strutturata una architettura – proporzionabile alla tipologia di intermediario – che attraverso una chiara individuazione di compiti e responsabilità assicuri adeguata e puntuale trattazione.

Da notare l’estensione del termine per rispondere ai reclami, da 30 a 60 giorni, in linea con quanto previsto per l’ACF di Consob, che – per finalità di coordinamento con la disciplina in materia di presentazione dei ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario in fase di emanazione– si applica a partire dalla data che sarà indicata nel provvedimento di adozione delle modifiche alle disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.Le nuove previsioni – eccetto che per la Sezione VI ed i tempi del paragrafo e della Sezione XI – devono essere applicate a partire dal 1° luglio 2019.