17 Aprile 2016
Somme all’erede alla morte del correntista?
Il collegio dell’ABF ha affrontato la problematica legata decesso del correntista unico intestatario, analizzando gli obblighi che la banca è tenuta rispettare in caso di disputa successoria tra gli eredi.
La controversia aveva ad oggetto il mancato svincolo, da parte dell’intermediario, delle somme giacenti sul conto corrente del de cuius in favore dell’erede universale individuato con testamento olografo, dal momento che il predetto testamento era stato impugnato dagli eredi legittimi in quanto ritenuto lesivo della propria quota successoria.
In particolare, l’erede testamentario, producendo atto notorio, aveva richiesto la liquidazione dell’intero saldo del conto corrente, ovvero di un quarto della somma giacente sul conto, ma l’intermediario aveva disatteso tale richiesta posto che, per quanto appreso, la successione non risultava ancora chiusa e che solamente alla conclusione della stessa l’istante avrebbe potuto ottenere la somma ad esso spettante.
Nello specifico la banca, una volta ricevuto informazione che gli eredi legittimi avevano impugnato il testamento olografo agendo nei confronti del ricorrente per la riduzione dell’eredità, aveva immediatamente bloccato il conto corrente del de cuius, rinviando ogni adempimento all’esito della risoluzione della controversia.
L’erede testamentario, dunque, adiva l’intestato Arbitro chiedendo la liquidazione dell’intero saldo del conto corrente, ovvero del 25% quale quota disponibile, oltre il risarcimento del danno, mentre l’intermediario chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo la propria diligente condotta, nel rispetto degli obblighi di legge.
L’analisi del caso, pertanto, imponeva di valutare la censurabilità o meno della condotta della banca che, stante la pendenza di una opposizione da parte dei legittimari pretermessi, non solo non aveva liquidato in favore dell’erede testamentario l’intero saldo del conto corrente del de cuius, ma non aveva neppure corrisposto la quota disponibile.
Quanto al primo interrogativo, il Collegio di Milano, richiamando numerosi precedenti dell’adìto organismo, ha ribadito lapidariamente che, in seguito al decesso del correntista, allorquando sia stato formalmente impugnato il testamento da parte degli eredi legittimi pretermessi, la banca “è tenuta a non soddisfare le richieste di svincolo del saldo attivo di conto corrente” dell’erede testamentario.
Inoltre, con riferimento alla ulteriore mancata corresponsione dell’importo relativo alla sola quota disponibile, il Collegio Arbitrale, nell’uniformarsi a quanto cristallizzato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 24657/2007, ha ricordato che il decesso del titolare dà luogo all’estinzione del rapporto di conto corrente, in quanto riconducibile al rapporto di mandato; da ciò consegue che, in caso di pluralità di eredi si instaura la comunione ereditaria con riferimento al credito rappresentato dal saldo attivo del conto corrente e per ciò stesso occorre una disposizione congiuntamente impartita da tutti i coeredi per la liquidazione di tale saldo attivo.
La ratio di tale principio risiede chiaramente nelle finalità di tutelare la posizione di tutti i chiamati all’eredità, evitando che l’azione del singolo coerede possa pregiudicare la divisione della massa ereditaria.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio di Milano ha concluso giudicando corretto l’operato della banca la quale, non avendo ricevuto notizia dell’avvenuta conclusione della successione legittima e della conseguente divisione della massa ereditaria, né avendo ricevuto autorizzazione alcuna dai presunti coeredi, non era tenuta a corrispondere alcuna somma, neppure a titolo di quota disponibile, all’erede testamentario.
Dal costante orientamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario, ulteriormente consolidatosi attraverso la descritta pronuncia del Collegio di Milano, si evince l’obbligo per le banche, nel caso del decesso di un proprio correntista, di osservare una condotta protettiva dei diritti ed interessi di tutti gli eredi, autorizzando movimentazioni del conto solamente in presenza di un quadro successorio chiaro e definito, senza incorrere nel rischio di compromettere l’asse ereditario.