20 Luglio 2015

Sentenza: è nullo il mutuo stipulato per estinguere il debito?

Sentenza: è nullo il mutuo stipulato per estinguere il debito?

Con la decisione del maggio 2015, il Tribunale di Pescara si è pronunciato sulla validità ed efficacia di un contratto di mutuo fondiario concluso allo scopo di estinguere una preesistente posizione debitoria nei confronti della banca, confermando quello che ad oggi appare un orientamento giurisprudenziale costante e consolidato.

La vicenda traeva origine dall’opposizione all’esecuzione azionata dal mutuatario nei confronti dell’istituto mutuante volta ad accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario in quanto simulato e privo di causa ai sensi degli artt. 38 ss del D.Lgs. n. 385/93, laddove le somme erogate in prestito erano state esclusivamente ed integralmente utilizzate per l’estinzione di pregressi rapporti contrattuali tra le parti in causa.

L’Autorità abruzzese, nel dirimere la questione, ha dapprima analizzato le conseguenze scaturenti dall’eventuale accertamento della natura simulatoria di un mutuo fondiario, in termini di validità ed efficacia del negozio giuridico.

Al riguardo, il Tribunale di Pescara, uniformandosi a tutti i precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito, ha lapidariamente escluso che dalla simulazione del contratto di mutuo fondiario possa discendere la nullità dello stesso, posto che “quand’anche l’operazione realizzata con il mutuo si atteggiasse effettivamente nei termini di una sorta di ristrutturazione del debito implicante anche la novazione delle obbligazioni preesistenti […] resterebbe solo da verificarsi, da un lato, se quel contratto sia stato effettivamente voluto (o non sia piuttosto meramente apparente e quindi simulato); dall’altro, se l’operazione sia sorretta da una propria causa e se sia o meno funzionalmente destinata all’elusione di norme imperative”.

A parere del Giudice di primo grado, occorrerebbe dunque determinare preliminarmente l’effettiva volontà delle parti di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale specifico ed in secondo luogo, se le somme destinate ad estinguere una posizione debitoria pregressa costituiscano una causa illecita, ai sensi dell’art. 1344 c.c.

Analizzando la questione di specie, il Giudice ha quindi ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia già espresso parere negativo ai quesiti sopra indicati, affermando che “l’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie della simulazione del mutuo […] o della novazione […], potendo anche integrare una fattispecie di “procedimento negoziale indiretto”, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l’estinzione di un precedente debito chirografario”.

Prendendo le mosse da tali premesse, il Tribunale ha sottolineato che proprio la destinazione delle somme erogate all’estinzione dei debiti del mutuatario farebbe venir meno la natura simulatoria dell’accordo inter partes, costituendo l’effettivo utilizzo del denaro in questione prova certa della volontà delle parti di concludere realmente il contratto di mutuo.

Del resto, ha poi chiarito il Giudice abruzzese, il contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo ed il concetto di finanziamento risulta “idoneo a ricomprendere non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella – frequente nella prassi commerciale di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile”.

Pertanto, ben potendo il finanziamento dietro garanzia ipotecaria esser destinato al risanamento di preesistenti debiti verso la banca, viene meno ogni ed eventuale eccezione relativa alla nullità del contratto per assenza di causa ovvero per causa illecita e ciò in particolar modo nella fattispecie all’esame dove “l’erogazione di denaro si è certamente realizzata, indipendentemente dall’uso che ne sia seguito”.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale di Pescara ha rigettato l’istanza di sospensione avanzata dall’opponente, condannandolo alla refusione delle spese del procedimento cautelare.