29 Gennaio 2018

Se la Cassazione condanna l’operato di un Collegio sindacale
La Cassazione con una sentenza del 22 gennaio 2018 accende un riflettore sulla funzione strategica ricoperta, nell’ambito di un sistema dei controlli interni di un intermediario, dal Collegio sindacale.
Cosa fa, chi? È interrogativo ricorrente nella gestione ordinaria di un intermediario le cui forze, contese tra le ragioni di budget e le questioni di sana e prudente gestione, sono spesso messe alla prova dell’efficacia e della conformità alle norme. Così accade che vi siano modelli “jolly” in cui ciascun fa quel che può secondo la parabola del “tutti fanno tuti” oppure realtà in cui i compiti sono ben delineati e ciascuno si attiene al funzionigramma. Anche in questo secondo caso però non è detto che la formula adottata sia esente da critica soprattutto se, come accade, l’autorità di vigilanza rilevi un’insufficienza magari nell’ambito di una funzione di controllo. Su questa, quale che sia la sua collocazione di organigramma, è inevitabile che si concentri l’attenzione al pari di quanto sta avvenendo in questi ultimi anni con i Consigli di amministrazione nell’ottica di una reale e profonda responsabilizzazione di tutti i protagonisti della vita di un intermediario.
L’occasione di riflessione in questo caso è offerta dall’iter processuale sviluppatosi a seguito di sanzione irrogata ai membri di un collegio sindacali, i quali impugnato l’atto amministrativo, sono arrivati sino in Cassazione ove, con una sentenza del 22 gennaio 2018, si è acceso un riflettore sulla funzione strategica ricoperta, nell’ambito di un sistema dei controlli interni di un intermediario, dal Collegio sindacale, il quale già da definizione di Banca d’Italia ( Circolare 288 del 3 aprile 2015 ) quale “organo con funzione di controllo” emerge nella sua natura di soggetto principe deputato a vigilare sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell’intermediario. Esso in particolare, nel far ciò deve valorizzare il costante flusso di informazioni con gli altri organi aziendali e con le funzioni di controllo, circostanza quest’ultima non sempre scontata negli intermediari di medie e piccole dimensioni ove non di rado manca un raccordo tra le varie articolazioni interne preposte all’attività di controllo. È inoltre importante dare adeguata evidenza alle attività di osservazione, proposta ed in generale di intervento poiché un’altra carenza ricorrente è proprio rinvenibile nell’assenza di una apposita – e sufficientemente completa – tracciabilità scritta della proattività effettivamente esercitata. La Cassazione con la sentenza n. 1529/18, a tal fine offre una precisazione circa la metodologia da adottare nell’espletamento della funzione laddove sottolinea come il Collegio sindacale non possa entrare nel merito delle scelte operative che restano di competenza esclusiva degli amministratori e nessun potere è riconosciuto ai sindaci di imporre o impedire ai primi il compimento di atti di gestione che non violino la legge. Quello che spetta al Collegio Sindacale è infatti un controllo “a carattere globale e sintetico in relazione all’attività complessiva della società trattandosi di un controllo sintetico, a campione, che non ha a oggetto singoli atti e non può estrinsecarsi su ogni operazione.”
Dunque è una attività di valutazione critica circa il grado reale di efficienza e di adeguatezza dei controlli interni predisposti dagli amministratori quello a cui è tenuto il Collegio sindacale, che deve essere effettuata con continuità tenendo conto dei possibili rischi aziendali non limitandosi così a compiti di “alta vigilanza”.
C’è poi un altro errore comune su cui la Cassazione interviene relativo alla convinzione di ritenere che l’esternalizzazione dell’attività di controllo alleggerisca il carico di responsabilità: sul punto viene piuttosto sottolineato come essa non si attenui nel caso in cui si ricorra ad esternalizzazioni delle altre funzioni di controllo infatti, la Cassazione, in un passaggio della sentenza precisa come permane l’onere integrale di presidiare tanto l’intero assetto organizzativo quanto (nel caso di specie) quello della gestione del controllo del credito.
Nel contestare infatti il cattivo operato ai soggetti colpiti dalla sanzione, la Suprema non manca di sottolineare come la normativa primaria e secondaria di settore fa carico ai componenti del Collegio sindacale di verificare la legittimità e la correttezza di tutte le decisioni dell’organo amministrativo, con l’obbligo di appurare carenze organizzative generali e di prevenire e contenere i possibili rischi aziendali specie di depatrimonializzazione.