26 Settembre 2017

Riforma BCC: le disposizioni settembrine di Banca d’Italia
Con l’inizio dell’autunno sono arrivate le prime novità sebbene in tal caso, già vi erano state anticipazioni importanti e questo intervento va a completare un percorso che ha già visto segnare le sue tappe fondamentali. Stiamo parlando della riforma sul sistema del credito cooperativo che si completa con le Disposizioni messe in consultazione lunedì 11 settembre da Banca d’Italia (scadenza 10 novembre) con le quali si interviene su aspetti strategici quali quelli legati alla competenza territoriale.
Le disposizioni sono organizzate in 4 sezioni: la prima reca norme di carattere generale con cui si ribadisce l’obiettivo di superare i vecchi vincoli normativi e dimensionali del sistema bcc, richiamando al contempo le fonti normative coinvolte. Nella seconda si conferma la denominazione “credito cooperativo” ed il riferimento locale che peraltro era già stato salvaguardato – seppure con modifiche – da tutte le operazioni di fusione già avviate nel 2017. Il capitale sociale si basa su azioni nominative che vanno dalle 25 alle 500 euro con l’avvertenza che ogni socio non può possedere azioni per un valore complessivo ai 100.000 euro. Per la competenza territoriale si opta per l’indicatore della “popolazione residente” (e non della base sociale), a tal riguardo giova ricordare che in base all’art. 35 comma 2 del TUB le BCC determinano statutariamente la zona di competenza territoriale nel rispetto dei criteri fissati dalla Banca d’Italia. In base alle disposizioni secondarie vigenti rientrano in tale ambito i comuni ove la banca ha le proprie succursali nonché i comuni ad essi limitrofi: questo profilo viene riconsiderato al fine di non creare disparità tra gli intermediari in ragione delle dimensioni, forte degli strumenti tecnologici e della multicanalità. Dunque 2,5% per i comuni con residenti inferiori a 50 mila abitanti e 0,3% per gli altri.
L’operatività – normata nella terza sezione – rimane a favore dei soci prevalentemente con compito per il singolo statuto di indicare le modalità con cui si attua il principio di prevalenza. Quanto alle attività esercitabili, lo statuto può prevedere che l’attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, se autorizzata, possa essere svolta solo a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto o consegni preventivamente gli strumenti finanziari in caso di vendita. Inoltre, nell’esercizio dell’attività in cambi e nell’utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non possono assumere posizioni speculative, ad esempio potendo stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa banca solo se sono rispettate determiante condizioni (sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della banca; è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie delle attività e passività coperte e quelle del contratto “di copertura”; le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della banca). Inoltre possono offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate. Infine, viene individuata la percentuale da corrispondere ai fondi mutualistici annualmente: 3% mentre almeno il 70% è per la riserva legale. Per il testo definitivo non resta che aspettare la versione finale.