27 Giugno 2016
Riconoscimento del danno non patrimoniale per illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici
La sentenza del Tribunale di Padova in esame sancisce un importante principio in tema di illegittima applicazione di interessi usurari e di segnalazione alla Centrale Rischi, e cioè che il cliente della banca ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ove sul conto corrente siano stati applicati tassi usurari che hanno determinato un saldo passivo del conto e, in virtù di questo, il cliente medesimo sia stato segnalato come cattivo pagatore in Centrale Rischi.
Nel caso specifico, nell’arco di nove trimestri, la banca aveva illegittimamente applicato ad una apertura di credito sul conto corrente di una Società, operante nel settore dello sviluppo tecnologico, interessi usurari ed anatocistici: tale circostanza determinava il saldo passivo sia del conto corrente della Società che del conto corrente personale dei fideiussori, con la conseguente segnalazione in C.R.
Il Tribunale di Padova ha preliminarmente respinto tutte le eccezioni sollevate dalla banca, ed in particolare quella relativa alla presunta prescrizione in quanto tardiva, quella riguardante l’incompetenza poiché derivante da clausole derogative alla competenza territoriale risultate nulle per mancanza di specifica approvazione, ed infine quella di litispendenza essendo estinta la causa a cui si voleva riunire la causa in commento.
Nel merito, il Tribunale dichiara di condividere appieno le risultanze della CTU esperita nel corso dell’accertamento tecnico preventivo, che ha evidenziato il superamento del tasso soglia usurario sia su un conto corrente intestato all’azienda sia sui conti personali dei fideiussori.
Con riguardo all’anatocismo, il Tribunale di Padova ha specificamente affermato: “L’esclusione di alcun anatocismo dai rapporti è determinato dal fatto che i rapporti sono stati accesi in data anteriore alla delibera CICR 2000 sicché qualsiasi pattuizione in relazione all’applicazione dell’anatocismo nel calcolo degli interessi, fosse stato previsto anche a condizione di reciprocità, è illegittimo, come ormai graniticamente statuito da tutta la giurisprudenza di legittima e di merito”.
Richiamando la CTU suddetta, il Tribunale ha accertato che la Società correntista non solo non fosse in posizione debitoria verso la banca convenuta, ma avesse addirittura un credito complessivamente individuato in euro 114.617,00, determinando la illegittimità della segnalazione in centrale rischi in assenza di esposizione debitoria. Sempre la CTU ha rilevato il superamento del tasso soglia usurario in molteplici trimestri (15 in totale) sia nel conto corrente della società che in quelli personali dei fideiussori. L’unico metodo di calcolo valido, precisa il Tribunale, è quello inclusivo di tutti i costi e le spese, compresa la c.d. commissione di massimo scoperto che la stessa Banca d’Italia ha considerato nel computo del tasso, fino a quando la legge 2/2009 ne ha poi radicalmente modificato la natura e la struttura.
In merito al lamentato danno non patrimoniale subito dalla Società, il Tribunale ha accertato “il nesso causale tra le difficoltà finanziarie incontrate nel proprio esercizio di impresa dalla società con le condotte tenute dalla convenuta che ha illegittimamente segnalato in centrale rischi la predetta società”, nonostante vi fosse, come ha accertato la CTU, una posizione creditoria da parte di quest’ultima.
Ciò che maggiormente rileva nella sentenza del Tribunale di Padova è l’esplicito riconoscimento che il comportamento della banca ha comportato per la Società attrice la impossibilità economica di operare sul mercato in quanto, come ogni impresa, per produrre reddito aveva la necessità di ricorrere al mercato del credito e la revoca degli affidamenti, oltre alla segnalazione in centrale rischi, ne hanno oggettivamente impedito l’espansione commerciale e produttiva.
Per detti motivi il Tribunale ha condannato la banca convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in una somma pari al doppio di quanto risultante dalla CTU come somma da restituire alla Società per interessi usurari ed anatocistici illegittimamente applicati.