03 Giugno 2015

Pignoramento, congelamento somme e svincolo
Per l’abf è corretta la banca che, in seguito alla notifica di pignoramento presso terzi nei confronti del cointestatario congeli le somme in attesa dello svincolo del giudice.
Con pronuncia del 25 ottobre 2013, il Collegio di Milano ha posto ulteriore luce sulla delicata questione inerente i limiti del potere di blocco di un conto corrente cointestato, in seguito alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi ad uno dei contestatari, quale debitore esecutato.
La controversia, infatti, traeva origine dal congelamento, da parte dell’intermediario delle somme e dei titoli giacenti su un conto corrente cointestato alla ricorrente e ad altri due nominativi, in virtù dell’attivazione della citata procedura esecutiva nei confronti di uno dei contetatari.
Gli altri due cointestatari, pertanto, chiedevano lo sblocco del conto corrente; richiesta che veniva disattesa dalla banca la quale, in osservanza degli obblighi di legge, replicava che lo svincolo delle somme richiesto poteva essere disposto unicamente dall’Autorità Giudiziaria, con specifico provvedimento.
Da tale diniego scaturiva il ricorso dei cointestatari i quali, oltre l’immediato sblocco del conto corrente, contestando una serie di inadempimenti dell’intermediario, tra cui la mancata verifica della legittimità della richiesta del creditore procedente e l’esattezza degli importi richiesti, chiedevano anche congruo risarcimento del danno economico patito dal cointestatario esecutato, nonché per l’offuscamento della propria immagine e credibilità.
La banca presentava le proprie controdeduzioni eccependo, sostanzialmente, il proprio corretto operato secondo le prescrizioni di legge, rilevando in particolare di aver congelato somme nella misura della quota del terzo esecutato e che, in ogni caso, la legittima dell’incardinata procedura esecutiva non poteva certamente esser sindacata dall’intermediario, ma ogni ed eventuale contestazione doveva esser proposta innanzi gli organi di Giustizia.
Al fine di risolvere la problematica evidenziata occorre individuare, in primo luogo, quali obblighi prescriva la legge in capo agli intermediari, in seguito alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi.
Al riguardo, l’art. 546, comma 1, del codice di procedura civile dispone testualmente che: “dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”.
Il successivo articolo 547, comma 1, c.p.c. inoltre recita: “con dichiarazione all’udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”.
Dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento, dunque, il terzo deve astenersi dall’adempiere o dal riconsegnare il bene al proprio creditore diretto (debitore esecutato), dovendo custodire diligentemente le somme giacenti sul conto corrente nei limiti dell’importo precettato, aumentato della metà ed offrendone debita comunicazione.
Ma se questi sono i principi generali enunciati dal codice di procedura civile, il Collegio nota tuttavia che, in aderenza all’orientamento giurisprudenziale dominante, il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore e ad una persona estranea non può riguardare l’intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità degli intestatari del conto.
Argomenta, al riguardo, il Collegio di Milano che, nell’ipotesi di deposito bancario, infatti, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298, comma 2°, cod. civ., in virtù del quale le parti di ciascuno, in assenza di prova contraria, si presumono uguali (cfr. Cass., 29 aprile 1999, n. 4327): in virtù di tale presunzione gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca, potendo vantare legittimi diritti sulle rispettive quote (cfr. Cass., 24 febbraio 2010, n. 4496).
Sotto questo profilo ne discende allora che, mentre risultava sicuramente infondata la richiesta di sblocco delle somme pignorate avanzata dai ricorrenti e peraltro disposta dall’Autorità Giudiziaria nelle more del procedimento innanzi il Collegio Arbitrale, l’attenzione si deve spostare sui limiti del potere di vincolo in capo alla banca in siffatte ipotesi, con particolare riferimento alla natura del rapporto bancario ed all’entità dell’importo congelato.
Nella fattispecie all’esame, pertanto, il Collegio ha respinto il ricorso dei ricorrenti, sottolineando come l’intermediario abbia tenuto una condotta corretta e diligente atteso che:
- In seguito alla notifica dell’atto di pignoramento, in osservanza dell’art. 546 c.p.c., ha provveduto a bloccare, nei limiti di legge, il conto corrente cointestato al debitore esecutato, adempiendo ai propri obblighi di custode;
- Trattandosi di conto corrente cointestato ad altri due titolari, il vincolo è stato posto soltanto sulla quota di un terzo riferibile al debitore esecutato;
- Ha subordinato lo svincolo delle somme pignorate alla notifica del provvedimento del Giudice dell’esecuzione.
Da tale pronuncia si evince, dunque, l’obbligo per le banche – in caso di notifica di atto di pignoramento presso terzi nei confronti del cointestatario di un conto corrente, quale debitore esecutato – di porre il vincolo sulle somme disponibili nei limiti di un importo pari al credito precettato, aumentato della metà, non autorizzando alcuna operazioni, in riferimento a tali somme, se non in forza di specifico provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.