28 Maggio 2017
Obbligo di invio al fideiussore del preavviso di segnalazione in c.r.i.f.
Il garante di un finanziamento ricorreva all’A.B.F. di Roma per richiedere la cancellazione del proprio nominativo dalla CRIF, sostenendo che le tre rate del finanziamento che avevano determinato la segnalazione da parte dell’istituto di credito per mancato pagamento, erano state pagate. Inoltre il ricorrente ha evidenziato che la banca non avesse mai inviato la preventiva comunicazione, tramite posta raccomandata, con la quale si intima un termine entro il quale effettuare il pagamento onde evitare la segnalazione, chiedendo la produzione di detta comunicazione, della prova documentale della data in cui la banca aveva inoltrato la segnalazione (al fine di verificare che la prima comunicazione fosse anteriore alla seconda) e copia dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Richiedeva altresì il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ed il rimborso delle spese legali sostenute.
La banca ha sostenuto la piena legittimità della segnalazione, determinatasi a seguito di plurimi insoluti e ritardi per i quali erano stati inviati diversi solleciti e ben quattro preavvisi di segnalazione tramite posta ordinaria, concludendo per il rigetto della domanda del ricorrente per mancanza della prova di quanto sostenuto.
Il Collegio dell’A.B.F., a conclusione dell’istruttoria, ha individuato il tema della controversia nella legittimità, o meno, della segnalazione a carico del garante-persona fisica, coobbligato in qualità di fideiussore, e dell’eventuale obbligo della banca di inviare la comunicazione di preavviso a detto soggetto. Sul punto, pur ricordando che l’orientamento dell’A.B.F. è nel senso di ritenere che il garante mutui la qualifica di “non consumatore” dalla società garantita (c.d. professionista di rimbalzo), il Collegio ha ritenuto non rilevante, in relazione al preavviso di segnalazione, la distinzione fra consumatore e non consumatore: difatti i garanti, persone fisiche, hanno diritto a ricevere la predetta segnalazione gravando sulla banca l’onere di provare di aver adempiuto a detto obbligo, ed in caso contrario la segnalazione deve ritenersi illegittima, come già chiarito in precedenti decisioni del medesimo Collegio.
Nel caso esaminato, valutata la documentazione prodotta dalla banca, non è stata fornita la prova dell’invio del preavviso né della ricezione da parte del fideiussore, circostanza che contrasta con il consolidato orientamento dell’Arbitro in materia, che ha in più occasioni chiarito essere normativamente previsto l’obbligo dell’invio ai sensi del Codice Deontologico (inserito nell’allegato A.5. del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori del settore, prevista come disciplina specifica e vincolante sul piano normativo).
In particolare la banca non ha adempiuto al disposto dell’art. 4, comma 7 del menzionato Codice Deontologico che prevede: “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento dei danni, ferma restando l’illegittimità della segnalazione, il Collegio ha ritenuto la stessa priva di qualsiasi prova in ordine ai pregiudizi subiti dal ricorrente, disponendo che la banca si attivi per la cancellazione della segnalazione.