01 Maggio 2017
Obbligo della banca di restituzione pro quota degli oneri commissionali in caso di estinzione anticipata del finanziamento
Il cliente di un istituto bancario provvedeva ad estinguere anticipatamente un contratto di finanziamento, mediante cessione del quinto degli emolumenti, che in precedenza era stato ceduto pro soluto dalla banca con la quale era stato stipulato a quella convenuta innanzi all’ABF, in quanto contestava il conteggio estintivo effettuato dalla banca per oneri pagati e non goduti, chiedendone il rimborso pro quota per una somma complessiva di poco inferiore ai 2.000,00 euro. Il ricorrente richiedeva inoltre il risarcimento dei danni per la scorrettezza del comportamento tenuto dalla banca oltre che per la violazione delle norme sulla trasparenza, domandando anche la verifica del costo effettivo del finanziamento e l’eventuale superamento del tasso soglia.
La banca adduceva di aver inviato al cliente, a seguito del reclamo da questo inoltrato, una proposta transattiva per il rimborso degli oneri commissionali calcolata secondo il metodo pro rata temporis (e quindi in proporzione al tempo di mancato godimento degli oneri inizialmente pagati), ma detta proposta non veniva accettata dal cliente. La banca in ogni caso rappresentava di aver predisposto un assegno circolare dell’importo da restituire, calcolato secondo il predetto metodo, chiedendo il rigetto di tutte le altre domande del cliente.
Il Collegio ha preso in esame la richiesta di verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, rilevando come il ricorrente non abbia presentato alcun elemento utile ai fine di detta valutazione sul quando sia avvenuto il superamento del TEG e sui pregiudizi economici provocati, indagini che sono comunque precluse all’ABF. Inoltre, qualora il ricorrente ritenga il contratto, stipulato nel 2007, viziato da usura sin dall’origine, il Collegio deve dichiarare la propria incompetenza ratione temporis, in quanto il termine di competenza temporale dell’Arbitro riguarda controversie concernenti comportamenti o operazioni della banca successive al 1 gennaio 2009 (il termine precedente era fissato a partire dal 1 gennaio 2007).
Conseguentemente, ritenuta inammissibile la domanda relativa all’accertamento dell’usura, il Collegio
ha circoscritto la questione al mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.
Essendo ricorrente nella prassi il mancato rimborso dei predetti importi da parte delle banche, su tale specifica questione si è nel tempo formato un consolidato orientamento dell’ABF che ha affermato che le banche debbano chiaramente indicare nel contratto i costi che non verranno restituiti in caso di estinzione anticipata, distinguendo tra costi cd. up front (che riguardano la fase di trattativa e della formazione del contratto), e costi cd.recurring (costi che maturano nel corso del rapporto negoziale, rimborsabili pro quota).
Nei casi in cui, come quello in esame, detta differenziazione non è presente, l’ABF ha sempre ritenuto che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi (e ciò anche in base all’art. 35 del Codice del Consumo secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore). Il calcolo deve essere eseguito secondo un sistema proporzionale “tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del “finanziamento estinto anticipatamente”, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue”.
Conseguentemente il Collegio, in applicazione del predetto metodo di calcolo, ha determinato la somma che la banca è tenuta a corrispondere al cliente in aggiunta a quanto già in precedenza predisposto dall’intermediario a titolo di restituzione, respingendo tutte le altre domande del ricorrente.