11 Luglio 2017

Obbligo della banca di invio degli estratti conto

Obbligo della banca di invio degli estratti conto

Il caso esaminato dalla Corte di cassazione riguarda il ricorso presentato dagli eredi di un correntista il quale intratteneva con una banca, prima del decesso, un rapporto di conto corrente e tre rapporti di finanziamento con rimborso rateale. La banca aveva ottenuto dal Tribunale un decreto d’ingiunzione per  il saldo negativo dei predetti rapporti, di importo assai elevato, che veniva contestato dagli eredi i quali successivamente citavano in giudizio la banca medesima per aver omesso di consegnare agli eredi i rendiconto e la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti dal correntista, con richiesta di determinare la somma dovuta alla banca tenendo conto, tra l’altro, dell’illegittima capitalizzazione di interessi trimestrali, e dei versamenti da essi effettuati e non detratti dalla banca. In ogni caso gli eredi sostenevano l’assoluta impossibilità che il credito azionato fosse lievitato fino all’importo di cui al decreto ingiuntivo.

Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo dichiarando la carenza di interesse degli eredi in ordine all’inadempimento della banca all’obbligo di rendiconto, con condanna di quest’ultimi al pagamento di una consistente somma. Agli esiti dell’appello proposto dagli eredi, la sentenza di primo grado veniva riformata, stabilendo comunque la condanna degli eredi al pagamento. Conseguentemente gli eredi proponeva ricorso per Cassazione insistendo sui predetti motivi, ed in particolare sulla circostanza che la Corte di Appello non avesse compiutamente esaminato il motivo riguardante l’inadempimento della banca all’obbligo di rendere il conto al cliente.

Sul punto la Corte di Cassazione ha ricordato come il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e tale prestazione, fornita dalla banca, costituisce oggetto di un mandato, come la consolidata giurisprudenza della Corte ha da sempre evidenziato. Infatti “il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato misto, in cui concorrono gli elementi del mandato (che hanno rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina, come si ricava dal richiamo alle norme sul mandato contenuto nell’art. 1856 c.c. per tutte le operazioni regolate in conto corrente) ed elementi di altri negozi”.

La Corte in particolare ha specificato che l’obbligo di rendiconto della banca ha fondamento applicativo nell’art. 1832 c.c., il quale prevede “L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata”.

Da ciò ne consegue che “la banca è inadempiente all’obbligo di rendicontare il cliente sull’andamento del rapporto, ove non consti che abbia trasmesso allo stesso gli estratti conto ad esso relativi”, e pertanto è ingiustificato il rigetto della domanda da parte della Corte di Appello in relazione ai rapporti bancari per i quali non risulta l’invio della rendicontazione.

Per quanto concerne invece l’applicazione di interessi ultralegali, la Corte di Cassazione ha affermato che, una volta che sia stata esclusa una pattuizione in tal senso per mancanza dei requisiti legali, la banca deve produrre gli estratti a partire dall’apertura del rapporto di conto corrente, non potendo sottrarsi a tale obbligo invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, “perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito”.

La Corte ha quindi rimesso la causa alla Corte di Appello con la specifica indicazione di dover applicare i principi di diritto affermati in merito all’obbligo della banca di invio degli estratti conto e di produzione degli estratti a far data dall’apertura del conto corrente quando sia esclusa la validità di applicazione di interessi anatocistici.