25 Luglio 2016
OAM: requisito onorabilità
L’OAM con Comunicazione 12/16 fornisce chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi sulla verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e l’obbligo di aggiornamento professionale.
Ogni soggetto richiedente l’iscrizione negli elenchi, ovvero ai fini della successiva permanenza negli stessi, ha il preciso onere di verificare, nelle modalità e nei termini ritenuti idonei, la sussistenza, nonché la successiva permanenza, dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa in capo agli intermediari del credito – persone fisiche ovvero, in caso di persone giuridiche per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo e per coloro che detengono il controllo, nonché per i propri collaboratori e dipendenti.
Una delle modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti è rappresentata dall’acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti con la cadenza ritenuta più congrua ai fini delle predette verifiche. Attenzione alle dichiarazioni sostitutive: sono ammesse ma permane un obbligo di verifica.