18 Aprile 2017
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OAM: il TFS? Il mediatore può!
L’OAM chiarisce che la cessione del trattamento di fine servizio è inquadrabile in una cessione pro solvendo di un credito, effettuata da un dipendente pubblico (cedente) – ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c. – a favore di una banca (cessionaria), la quale, dopo aver anticipato al primo la somma oggetto del credito, potrà recuperare il medesimo importo, maggiorato degli interessi, direttamente nei confronti dell’ente erogatore ceduto. Questo contratto può essere intermediato, ai sensi dell’art. 128-quater e 128-sexies del TUB, da agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, risultando riconducibile alla categoria del prodotto A.4 – Acquisto di crediti, indicato nell’Allegato A), lettera a) della Circolare OAM n. 3/12.