10 Marzo 2016

Nuovo risveglio delle Polizze Dormienti: rimborsi fino al 8 aprile 2016

Nuovo risveglio delle Polizze Dormienti: rimborsi fino al 8 aprile 2016

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto di avere aperto una nuova tornata di rimborso polizze dormienti, e mediante sottoscrizione di apposita convenzione di averne  affidata a Consap Spa la gestione delle domande, presentabili dal 23 febbraio all’ 8 aprile 2016, mediante apposita modulistica.

Si ricorda che con la definizione di ”dormienti” si indicano quelle polizze vita scadute e andate in prescrizione senza che il beneficiario abbia proceduto a riscattarle. A seguito di questa inattività le somme sono state devolute al fondo del Ministero dell’Economia senza previa informazione per i titolari delle stesse. Le misure a tal fine inizialmente adottate hanno palesato importanti pregiudizi per i consumatori a cui si è tentato di rimediare con successivi provvedimenti, normativi (come nel caso del termine decennale di prescrizione) e restitutori finalizzati a permettere di recuperare somme confluite nel Fondo citato.

L’iniziativa ministeriale in commento, nel collocarsi su questo stesso solco, apre dunque una nuova finestra temporale entro la quale è possibile agire per recuperare le somme da parte dei titolari di dette polizze.

Nello specifico può essere presentata domanda di rimborso esclusivamente per quelle polizze vita prescritte (c.d. “Polizze dormienti”) per le quali siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

POLIZZE DORMIENTI

La Legge n.166/2008 aveva stabilito il termine di prescrizione biennale per le polizze dormienti.

Successivamente il D.L. n. 179/2012 i riportato da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita “dormienti” stabilendo che “al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il co.2 dell’art. 2952 c.c. è così sostituito: gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono il dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”. 

  1. evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
  2. prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° aprile 2010;
  3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti.
  4. non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti due avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti. In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 70% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti.

La domanda può essere presentata tramite raccomandata a.r., plico a mano o pec direttamente a Consap, compilando la modulistica presente sul sito del ministero