02 Aprile 2017

Nullità della clausola di indicizzazione per l’estinzione anticipata del mutuo

Nullità della clausola di indicizzazione per l’estinzione anticipata del mutuo

Una cliente di un istituto bancario, parte mutuataria di un contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri sottoscritto nel 2009, ha presentato ricorso all’ABF di Roma ritenendo che il richiesto conteggio di estinzione anticipata, risalente all’anno 2015, comportasse una somma più elevata di quella in realtà dovuta, in quanto la rivalutazione del capitale prospettata veniva ritenuta una prestazione patrimoniale in favore della banca, in violazione dell’art. 120-ter T.U.B.

Detta norma, riguardante l’estinzione anticipata dei mutui immobiliari, prevede che: “E’ nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto”.

Nel richiamare una decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF sulla specifica materia, la cliente affermava che, all’atto della stipula, non le era stato spiegato il meccanismo di calcolo del debito residuo e che comunque la clausola contestata fosse contraria anche agli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, i quali indicano come vessatorie le clausole che comportano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto concluso tra consumatore e professionista, elencandone le varie tipologie e sancendone la nullità, ferma restando la validità della restante parte del contratto.

La cliente ha richiesto quindi di poter procedere alla  estinzione anticipata del mutuo senza alcuna indicizzazione del tasso di cambio euro/franco svizzero e secondo il metodo di calcolo del capitale residuo del piano di ammortamento.

La banca ha sostenuto invece che la cliente fosse a conoscenza delle modalità di calcolo della estinzione anticipata, previste dalla clausole contrattuali e da due comunicazioni riepilogative, sostenendo in particolare che il tipo di mutuo in parola, e l’indicizzazione delle rate in particolare, è soggetto alla variazione sia del tasso di interesse sia del tasso di cambio franco svizzero/euro, con conguagli semestrali riguardanti la differenza fra i tassi e le rate versate precedentemente in misura fissa. La banca inoltre ha ritenuto non sussistente la violazione dei citati articoli del Codice del Consumo in quanto la clausola contestata potrebbe comportare effetti negativi o positivi per entrambe le parti contrattuali e non solo per il consumatore.

Il Collegio dell’ABF in via preliminare ha osservato come la fattispecie in esame fosse già stata oggetto di pronunce del Collegio di Coordinamento dell’ABF relativamente a ricorsi presentati sempre nei confronti della medesima banca, non ravvisando elementi diversi rispetto alle precedenti decisioni.

Nel ricordare la più recente decisione del Collegio di Coordinamento in materia (Collegio di Coordinamento decisione n. 5855 del 29.07.15), il Collegio di Roma ha evidenziato come in quest’ultima pronuncia si fosse già ampiamente affermata l’illegittimità della rivalutazione prevista nella clausola contrattuale, anche sulla scorta di una importante decisione della Corte di Giustizia UE (sentenza n. 26 del 30.04.2013) che ha affermato che “….la clausola debba essere intellegibile per il consumatore sul piano grammaticale…” ma anche che il contratto “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola ….”.

Il Collegio di Coordinamento aveva in particolare rilevato come la clausola contrattuale prevedesse l’indicizzazione per il caso di estinzione anticipata con riferimento al “capitale restituito” e non al “capitale residuo”, ciò che induceva il cliente in errore non essendo agevole la percezione della erroneità di tale indicazione.

Detta modalità di rivalutazione espone infatti il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo dapprima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi  in euro al tasso di periodo, ciò che contrasta con l’orientamento consolidato sia della Corte di Cassazione che dell’ABF, come sopra ricordato, che affermano la necessità che dette clausole, per non essere nulle, debbano necessariamente rispettare i principi di trasparenza, correttezza ed equità.

Da ultimo il Collegio di Roma dell’ABF ha ricordato l’ordinanza del Tribunale di Milano del 16.11.2015, che ha fatto propri tutti gli orientamenti a cui si è prima accennato, sottolineando in particolare come la terminologia utilizzata nella clausola induceva a focalizzare l’attenzione del consumatore-cliente sul capitale restituito e non su quello da restituire, con evidenti errori nella valutazione economica complessiva dell’operazione.

Per tutti i motivi sopra esposti, il Collegio di Roma ha dichiarato la nullità della clausola di indicizzazione, stabilendo che il rimborso anticipato del finanziamento debba avvenire con il versamento della differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale versate in precedenza.