03 Giugno 2015
Nota Banca d’Italia: attenti al 118 Tub
Banca d’Italia pubblica una nota di approfondimento sul tema delle modifiche unilaterali nei contratti bancari previste all’art. 118 del TUB
La Banca d’Italia in data 13 ottobre 2014 ha pubblicato una nota di approfondimento sul tema delle modifiche unilaterali nei contratti bancari previsto all’art. 118 del TUB nel quale è inserita la facoltà per l’intermediario di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nei contratti di durata (es. un finanziamento) ed a tempo indeterminato (es. un conto corrente).
Non si tratta di un potere assoluto e dunque ad esempio, nei contratti di durata (si pensi al mutuo) per i consumatori e le microimprese non possono essere modificati i tassi d’interesse rispetto a quanto originariamente pattuito.
Inoltre non possono essere introdotte modifiche diverse da quelle previste dal contratto: il potere cioè dell’intermediario di modificare le condizioni di un contratto dev’essere previsto nel contratto e dev’essere stato appositamente accettato dal consumatore.
Ancora, l’intermediario ha l’obbligo di preavvisare almeno 60 giorni prima il consumatore della modifica che intende apportare e questo ha la possibilità di recedere dal contratto fino alla data di entrata in vigore della modifica.
L’intermediario che non abbia la prova di aver preavvisato con le modalità previste il consumatore, non può apportare la modifica perché questa sarebbe in ogni caso inefficace.
Se la modifica ex art. 118 TUB risulta non correttamente applicata, il consumatore deve fare formale reclamo all’intermediario il quale avrà 30 giorni di tempo per rispondere. Decorso tale termine il consumatore potrà far valere i suoi diritti dinnanzi all’Arbitro bancario finanziario.
(Per la lettura completa dell’approfondimento della Banca d’italia, si rinvia al seguente link: http://www.bancaditalia.it/media/chiarimenti/Jus_variandi.pdf )