11 Febbraio 2016

Mutuo di scopo e raggiungimento del fine

Mutuo di scopo e raggiungimento del fine

Sentenza del Tribunale di Asti

del 12 gennaio 2016 

La sentenza in commento riguarda una forma particolare di mutuo, il c.d. mutuo di scopo, contratto con il quale una parte si obbliga a fornire, in una o più soluzioni, i capitali necessari al conseguimento, da parte del mutuatario, di una finalità legislativamente (o negozialmente) ben determinata, con l’obbligo di quest’ultimo a restituire la somma ricevuta e a svolgere l’attività per il raggiungimento dello scopo già previsto nel contratto, utilizzando la somma ricevuta. Il mutuatario è dunque vincolato ad usare la somma nel modo ed eventualmente nei tempi indicati nel contratto, ciò che costituisce la caratteristica del mutuo di scopo e che entra a fa parte del regolamento contrattuale.

E’ quindi necessario che l’interesse alla realizzazione dello scopo abbia avuto un ruolo fondamentale nella conclusione del contratto e che sia sostanzialmente specificato in questo: la speciale finalità alla quale la somma mutuata è destinata possiede una rilevanza tale da assurgere al rango di elemento causale, evidenziando la differenza con lo schema tipico del mutuo ordinario, nel quale non rileva la destinazione delle somme o delle cose fungibili che ne sono oggetto.

La fonte dell’obbligazione afferente allo speciale fine della sovvenzione può essere ricondotta alla volontà delle parti (mutuo di scopo convenzionale) oppure può rinvenire la propria fonte in una norma di legge (mutuo di scopo legale).

Il mutuo di scopo è il contratto con il quale una parte concede all’altra dei mezzi finanziari per il raggiungimento di uno scopo, preordinato per legge  dalla volontà delle parti.

Diverso è il caso in cui non è necessario, ai fini della sua validità, che la somma erogata dall’intermediario sia destinata ad uno scopo specifico.

Il caso esaminato dal Tribunale di Asti riguarda l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata da tre clienti nei confronti dei quali era stato emesso il predetto provvedimento, su richiesta di un istituto bancario che ingiungeva loro di pagare una somma superiore ai 140.000,00 euro a titolo di residuo del debito di un contratto di finanziamento concesso sulla base di una legge regionale, con fondi sia regionali che dell’istituto stesso.

Gli opponenti hanno sostenuto che il mutuo di scopo a cui si riferiva il decreto ingiuntivo opposto in realtà non era stato concluso per il raggiungimento dello scopo ad esso sotteso, e cioè il favorire l’avviamento dell’attività imprenditoriale di uno degli opponenti, ma per ripianare il saldo passivo del conto corrente di quest’ultimo. Ritenevano pertanto che il contratto di mutuo fosse nullo per illiceità della causa mentre l’istituto bancario, dal canto suo, ha sostenuto l’infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.

Il Tribunale ha dapprima accertato la tipologia di contratto di finanziamento utilizzata dalle parti, individuando senza dubbio alcuno il mutuo di scopo, essendo stato concluso ai sensi di una legge regionale finalizzata ad incentivare l’accesso al credito delle imprese artigiane per la realizzazione delle proprie attività e caratterizzato dal fatto che il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l’attività programmata che assume rilievo causale nell’economia del contratto. Conseguentemente il Tribunale è passato all’accertamento della corrispondenza della causa del contratto con lo schema del mutuo di scopo, e quindi a verificare quale sia stata la c.d. causa in concreto.

Non essendoci elementi contrari alla tesi sostenuta dagli opponenti circa l’avere l’istituto bancario utilizzato il mutuo di scopo per ripianare un debito di un cliente, e non avendo opposto nulla a tale tesi la banca medesima, al Tribunale di Asti è apparso evidente che “l’utilizzazione, anche solo parziale, delle somme finanziate per l’estinzione di debiti preesistenti nei confronti dell’istituto mutuante finisce per sottrarre quelle stesse somme alla realizzazione dello scopo cui la legge ricollega la concessione del mutuo e segnatamente l’agevolazione degli investimenti necessari per l’avvio o il consolidamento dell’attività artigianale del mutuatario”. Il Tribunale inoltre ha evidenziato la circostanza che documentalmente risultava che le somme finanziate avessero in parte coperto la posizione debitoria suddetta, e pertanto sono state destinate ad uno scopo diverso da quello legalmente previsto.

Il Tribunale ha altresì rilevato come, essendo lo scopo del finanziamento, e quindi il risultato del medesimo,  un requisito  essenziale del contratto, la prova del suo raggiungimento debba essere data da chi agisce per far valere il contratto medesimo, nel caso di specie dall’istituto bancario che ha richiesto l’emissione del decreto ingiuntivo opposto. A tal proposito è stata espressamente richiamato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, non sussistendo alcun obbligo per il mutuatario di impiegare le somme mutuate esclusivamente per il conseguimento dello scopo, bisogna valutare, ai fini della nullità del mutuo, l’effettivo raggiungimento del risultato programmato, non potendosi ravvisare difetto di causa e conseguente nullità laddove, anche in presenza di destinazione parziale delle somme ad altra finalità, lo scopo del mutuo sia stato comunque conseguito

Ma la banca “non solo non ha provato che il progetto di investimento formalmente sotteso alla concessione del finanziamento sia stato realizzato, ma non ha neppure specificamente allegato in cosa consistesse detto progetto. È stato infatti prodotto unicamente il contratto di mutuo nel quale si fa generico riferimento all’esistenza di un programma di investimento senza descriverlo”.

Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto la nullità del contratto di finanziamento per difetto della causa in concreto, non corrispondente a quella legalmente prevista per il mutuo di scopo, come indicato dalla normativa regionale che prevedeva detti finanziamenti, e la revoca del decreto ingiuntivo fondato su di un titolo nullo. Ovviamente la banca potrà richiedere, con la proposizione di apposita azione, la restituzione delle somme erogate con il mutuo di scopo, non avendo avanzato alcuna domanda in tal senso nel corso della procedura di opposizione a decreto ingiuntivo.