13 Giugno 2016
Mutui a tasso “zero relativo”
Pare che a febbraio Banca d’Italia abbia scritto a tutte le banche a proposito dell’andamento dei tassi interbancari scesi in negativo, invitandole ad adeguarsi.
Se tassi come l’Euribor infatti scendono negativamente a seguito delle manovre della BCE, il valore da sommare allo spread per avere il tasso definitivo da applicare ai mutui in essere con la clientela, deve tenere presente correttamente il valore di partenza.
Accade però che nel calcolo in questione alcuni istituti abbiano “rivisto e corretto” la tecnica, ed invece di partire proprio dal valore negativo dei tassi interbancari vigenti in un dato periodo, si siano inventate un floor, non previsto contrattualmente.
La base di partenza dell’operazione algebrica non sarebbe infatti uguale al valore negativo, ma ad un livello minimo pari a zero. Circostanza questa che avrebbe privato i clienti degli effetti vantaggiosi sui tassi.
Banca d’Italia allora, come si è appreso dagli organi di stampa, avrebbe chiesto agli intermediari di rispettare il vincolo contrattuale, applicando rigorosamente le condizioni pattuite con la clientela. Al riguardo è fuor di dubbio che una banca possa, magari per mezzo del meccanismo dell’art. 118 tub, introdurre unilateralmente clausole di tasso minimo non indicate nei contratti originariamente.
Inoltre si è data indicazione di intervenire sui sistemi operativi, nel caso in cui i tassi interbancari scendano in negativo, precisando di “verificare che gli applicativi e le procedure in uso determinino correttamente il tasso d’interesse applicabile a ciascun rapporto e l’ammontare degli interessi dovuti”. Dunque niente risposte ai reclami dei clienti riferite a “problemi tecnici2
Non meno importante l’obbligo di avviare una verifica delle condotte sinora seguite nella determinazione degli interessi dovuti, provvedendo eventualmente alle conseguenti restituzioni, se sono stati applicati tassi minimi pari a zero.
Del resto la normativa di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela è chiara nell’escludere che possano applicarsi condizioni non pubblicizzate e non incluse nella relativa documentazione precontrattuale e nella modulistica contrattuale, così come è chiaro che sussista un interesse legittimo del cliente di un mutuo a tasso variabile, a vedersi ricalcolata la rata sulla base di una valore negativo e non pari a zero. Da qui un ulteriore diritto restitutorio di quanto indebitamente versato alla banca, magari, proprio su iniziativa dell’intermediario stesso.
Uffici reclami e staff di compliance avvisati dunque.
Del resto, mai come in questo caso, la matematica non è un’opinione.