11 Gennaio 2021
MEF, nuovi requisiti per gli esponenti degli intermediari bancari e finanziari
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 recante disposizioni regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità per lo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti. L’Italia, si adegua così ad altri Paesi europei sui requisiti professionali degli amministratori e degli organi apicali degli intermediari bancari e finanziari, allineandosi alla Direttiva Europea nota come CRD IV.
Il decreto introduce una differenza sostanziale tra requisiti e criteri: i primi caratterizzati da elementi di oggettività e tassatività, i secondi caratterizzati da un margine di discrezionalità più ampio e quindi in grado di cogliere la qualità degli esponenti, in particolare per quanto riguarda la loro correttezza e competenza.
Oltre ai criteri di correttezza (che si aggiungono ai requisiti di onorabilità) e competenza (in aggiunta ai requisiti di professionalità), vengono introdotti nuovi profili di valutazione quali l’indipendenza di giudizio, l’adeguata composizione collettiva degli organi, la disponibilità di tempo e, per le banche di maggiori dimensioni, limiti al cumulo degli incarichi.
Serviranno almeno cinque anni d’esperienza in direzione e controllo gestionale nel settore creditizio per assumere un primo incarico di Amministratore Delegato o Direttore Generale di una Banca, e altrettanti per ricoprire la carica non esecutiva di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Prima di procedere alla nomine si dovranno valutare le competenze maturate sotto diversi punti di vista: mercati finanziari, regolamentazione, sistemi di gestione dei rischi, tecnologie informatiche.
In questo modo si punta a rafforzare in modo significativo gli standard di idoneità degli esponenti “in primo luogo elevando i requisiti già previsti dalla regolamentazione vigente, in secondo luogo introducendo ulteriori profili che rendono la nuova normativa più stringente di quella attuale e maggiormente adatta a valutare situazioni che, per loro natura, non si prestano a valutazioni automatiche ma richiedono un apprezzamento caso per caso”, come sottolinea il MEF stesso in una nota.
L’ulteriore novità riguarda la verifica dell’autorità di Vigilanza: Banca d’Italia (e la BCE per le significative bank) valuterà l’idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, l’adeguatezza della composizione collettiva dell’organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e qualora non vengano rispettati i criteri e requisiti dettati dal Decreto potrà pronunciare la loro decadenza.
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