17 Maggio 2016

Mediatori e trasparenza: OAM chiarisce chi, come e quando
L’Oam con la comunicazione n.9 del 10 maggio 2016 offre un chiarimento in materia di obblighi di trasparenza a carico dei mediatori creditizi.
Interviene con l’intento di esplicitare un passaggio del provvedimento del 15 luglio 2015 con cui, com’è noto, la Banca d’Italia ha aggiornato le sue disposizioni, disegnando un’ apposita sezione, espressamente dedicata al mondo della mediazione creditizia. Dunque non più un generale rinvio alla disciplina generale di trasparenza prevista per tutti gli intermediari ed un, più risaltente, rinvio alle regole del provvedimento dell’ Uic del 29 aprile 2005, ma un insieme di articoli che, in via specifica, individuano le regole applicabili a questa tipologia di intermediari.
La trasparenza, anche in tal caso, appare nella doppia veste di norma preposta a tutelare il cliente ed, al contempo, a presidiare l’efficiente struttura organizzativa del mediatore laddove il rispetto della normativa non rappresenta solo un onere finalizzato a salvaguardare i diritti della controparte, ma uno strumento per assicurare la sana gestione dell’intermediario.
Gestione dell’intermediario che, come spesso accade, subisce la difficoltà di interpretare ed applicare nell’operatività quotidiana la teoria della previsione normativa.
Come nel caso degli oneri di comunicazione tra le parti, dei costi dell’attività di mediazione a cui appunto soccorre la nuova comunicazione Oam.
Va premesso che il combinato disposto delle norme del Tub e delle Disposizioni di trasparenza individuano due ambiti oggettivi differenti:
- il caso di operazioni e finanziamenti come ad esempio mutui, aperture di credito, anticipazioni bancarie, crediti di firma, sconti di portafoglio, leasing finanziario, factoring, altre forme di finanziamento, che non configurino operazioni di credito ai consumatori;
- ed il caso in cui invece il prodotto sia riconducibile ai servizi ed alle operazioni previste dal titolo VI, capo Il, del TUB, all’art. 125-novies, commi 2 e 3, dello stesso TUB disciplinante l’offerta di contratti di credito al consumatore attraverso intermediari del credito.
La distinzione si riversa anche sul piano soggettivo perché va da sé che nel secondo caso si tratterà esclusivamente di cliente classificato “consumatore” mentre nel primo della restante platea di contraenti, qualificati – a seconda delle caratteristiche – come “clienti al dettaglio” o “altri clienti”.
Una volta assodato che, in entrambi i casi, sussiste un obbligo di informazione dei costi di mediazione, questo si indirizza in una doppia direzione, poiché il mediatore potrà dover comunicarli:
- al consumatore e ciò dovrà essere espressamente previsto e codificato in fase precontrattuale (si badi bene solo questa tipologia e non altra di cliente),
- al finanziatore, ed a seconda che ci sia o meno una convenzione.
Su questo aspetto in sede di consultazione, si era chiesto di limitare l’offerta di credito al consumo ai soli mediatori convenzionati poiché si era sostenuto non fosse altrimenti possibile rispettare l’obbligo del mediatore di comunicare all’intermediario il compenso necessario ai fini del Taeg. La Banca d’Italia, come l’intervento riformatrice del luglio 2015 non ha ravvisato ragioni per escludere che anche il mediatore non convenzionato potesse comunicare il compenso, dunque estendendo a tutti l’obbligo.
Dunque ora l’Oam premette, e conferma, che tale obbligo sussiste per tutti, precisando che:
- nel caso di Società di mediazione che opera in “convenzione” con l’intermediario/finanziatore, quest’ultima disciplina esplicitamente anche le modalità con le quali il mediatore comunica l’ammontare del compenso di mediazione.
- nel caso di mediatori creditizi non convenzionati, questi avranno l’obbligo di comunicare all’intermediario/finanziatore l’ammontare del compenso dovuto dal cliente/consumatore alla stessa società di mediazione per l’attività di mediazione creditizia svolta.
Ma quando? La tempistica interessa fasi negoziali diverse perché nel caso di convenzione presente, si sarà nella “fase del contratto” poiché il cliente avrà già sottoscritto la documentazione che dunque verrà trasmessa al finanziatore. In quella occasione il mediatore comunicherà, chiaramente per iscritto e secondo le modalità concordate nella “convenzione”, il dettaglio del compenso di mediazione applicato.
Nell’altro caso invece, l’obbligo cadrà nella c.d. “fase del contatto” ossia in occasione della messa in contatto del cliente/consumatore con l’intermediario/finanziatore. In questo momento il mediatore comunicherà l’ammontare del compenso di mediazione ai fini dell’inclusione nel calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del tasso effettivo globale (TEG) applicati al finanziamento richiesto.
Rimane il quesito sul “come” comunicare ciò soprattutto se si pensa che nella quotidianità si ha difficoltà nell’interagire con sistematicità con l’intermediario e tanto più formalizzare la comunicazione, soprattutto in assenza di convenzione.
L’Oam precisa che, le modalità utilizzate per la comunicazione debbano essere tali da assicurare la certezza della trasmissione e comprovare la conoscenza del contenuto da parte dell’intermediario/finanziatore, facendo chiaramente cenno al requisito dell’avvenuta notifica. Niente dunque più telefonate ma comunicazioni scritte tracciabili quali la classica raccomandata a/r o a mano, o la più economica e moderna posta elettronica certificata, da far pervenire all’ufficio, sportello, agenzia o filiale con cui il mediatore entra in contatto.
Va da sé che i mediatori dovranno adattare la propria organizzazione e, laddove operino in convenzione, prestare attenzione al relativo contenuto in modo che appaia conforme e completo alla luce di quanto ora chiarito da Oam. Oltreché, chiaramente, ricordare che non tutti i clienti sono uguali.