25 Giugno 2017
L’usurarietà degli interessi di mora comporta la nullità della sola clausola che li prevede
La sentenza del Tribunale di Siracusa ha ad oggetto l’opposizione a precetto promossa da un cliente di una banca la quale, in relazione ad un mutuo fondiario, aveva ingiunto all’attore il pagamento di una somma di denaro oltre interessi. Il cliente si è opposto a tale richiesta sostenendo che la banca avesse applicato interessi usurari, interessi anatocistici e competenze non previste.
Il Tribunale ha proceduto ad istruire la causa mediante CTU bancaria ed ha preliminarmente specificato che le rivendicazioni relative agli interessi anatocistici ed alle competenze non dovute non sono state prese in considerazione stante la loro genericità, non avendo l’opponente indicato specificamente le somme illegittimamente computate, ne la modalità con la quale sarebbero state calcolate e neppure i motivi sui quali si basa la richiesta.
Per quanto riguarda la censura per il carattere usurario degli interessi applicati, il Tribunale ha dichiarato di poterla esaminare essendo nullità rilevabile di ufficio e di conseguenza ha incaricato il CTU di ricalcolare la somma indicata nel precetto per verificare l’eventuale superamento del tasso soglia al momento dell’applicazione degli interessi, l’inclusione nel Tasso Effettivo Globale degli oneri del credito e della commissione di massimo scoperto e l’esclusione totale degli interessi nel caso di superamento del tasso soglia.
Il Tribunale ha specificato che gli interessi di mora, inclusi nel calcolo del Tasso Effettivo Globale come ex lege previsto, sono soggetti alla disciplina sull’usura ma, non essendo possibile accomunare interessi moratori e interessi corrispettivi in quanto aventi natura e funzioni diverse, “la usurarietà degli interessi moratori comporta la nullità soltanto della clausola che li prevede, con riduzione degli interessi al tasso legale in caso di usura originaria e al tasso soglia in caso di usura sopravvenuta”. In tal modo si scongiura il rischio di premiare ed incentivare l’inadempimento, che costituisce pur sempre una mera eventualità patologica nello svolgimento del rapporto contrattuale. Inoltre, per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, il Tribunale ha chiarito che non va computata quale onere del credito per i periodi in cui i decreti ministeriali non l’hanno inclusa ai fini della individuazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio che viene utilizzato, aumentato di un quarto con un margine di ulteriori quattro punti percentuali, per calcolare il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari). La commissione di massimo scoperto, puntualizza il Tribunale di Siracusa, svolge una funzione diversa rispetto alla pattuizione di interessi ed ha un peculiare meccanismo di calcolo basato, a differenza del calcolo degli interessi, sul picco di utilizzo per un certo periodo di giorni con l’applicazione di un certo tasso di interesse.
Indicati i criteri ed i principi segnalati quale base dell’operato peritale, il Tribunale ha avuto modo di verificare che per gli interessi corrispettivi non vi era stato superamento del tasso soglia, mentre era avvenuto per gli interessi moratori sin dal momento della pattuizione.
Il calcolo elaborato dal CTU ha portato ad una differenza, tra la somma indicata nel precetto e quella ricalcolata dal perito, di circa 400,00 euro in meno e pertanto il Tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione del cliente, ammettendo l’azione esecutiva della banca per la somma determinata nel corso del giudizio.