21 Aprile 2016

Ludopatia: la normativa nazionale

Ludopatia: la normativa nazionale

A fronte della portata sempre più ampia del fenomeno ludopatia, può dirsi che le azioni di contrasto e soprattutto di prevenzione hanno cominciato, seppur in ritardo, a muovere i primi passi, con interventi normativi più organici in materia di giochi, come il decreto legge n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito nella legge n. 189/2012, che ha previsto specifiche prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia. Nell’ambito delle proprie competenze, la maggior parte delle Regioni, accanto alle misure contenute nei piani sanitari, ha approvato specifici provvedimenti volti non solo a regolamentare il settore ma a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco.

Ancora più recentemente è intervenuta la Legge di Stabilità 2016 che, al comma 938, sempre in tema di lotta, prevenzione e contrasto alla ludopatia, procede ad elencare una serie di limitazioni all’esercizio dell’attività del gioco, in particolare in relazione al divieto di pubblicità:

  1. che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
  2. che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
  3. che ometta di rendere esplicite le modalità e le  condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
  4. che presenti o suggerisca  che  il  gioco  sia  un  modo  per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
  5. che induca a  ritenere  che  l’esperienza,  la  competenza  o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
  6. che si rivolga o  faccia  riferimento,  anche  indiretto,  ai minori e rappresenti questi  ultimi,  ovvero  soggetti  che  appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;
  7. che  utilizzi   segni,   disegni,   personaggi   e   persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che  possano  generare un diretto interesse su di loro;
  8. che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la   propria   autostima,   considerazione   sociale    e    successo interpersonale;
  9. che  rappresenti  l’astensione  dal  gioco  come  un   valore negativo;
  10. che induca  a  confondere  la  facilità  del  gioco  con  la facilità della vincita;
  11. che contenga dichiarazioni infondate  sulla  possibilità  di vincita o sul  rendimento  che  i  giocatori  possono  aspettarsi  di ottenere dal gioco;
  12. che  faccia  riferimento  a  servizi  di  credito  al  consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.