20 Maggio 2019
L’impatto delle disposizioni organizzative antiriciclaggio sui mediatori creditizi
In Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2019 sono state pubblicate le nuove “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” emanate da Banca d’Italia il 27 marzo.
Tale provvedimento dà attuazione, nella materia di riferimento, alle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio e si colloca, in una fase già ricca di aggiornamenti per le società di mediazione delle normative che interessano il perimetro dei controlli di secondo livello, benché in tal caso esse non le coinvolgano direttamente.
Ciò tuttavia non toglie che si dedichi ad esse un’attenta lettura, se non altro per prendere atto della crescente attenzione del legislatore – in ogni ambito – per il requisito organizzativo quale presidio di conformità e dunque la necessaria valorizzazione che anche il mediatore deve ad esso, nonché per il fatto che in ogni caso vi è un richiamo espresso indiretto laddove si affronta il tema del ricorso a reti esterne da parte dei destinatari della norma.
A proposito di coinvolgimenti indiretti vale la pena richiamare il D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 60 sugli strumenti di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con il quale in attuazione della a Direttiva UE 2016/2258 le Autorità fiscali vengono dotate di poteri di accesso alle informazioni antiriciclaggio, non solo nello scambio di informazioni, ma anche nell’ordinamento interno, precisando che agli uffici dell’Agenzia delle entrate e alle articolazioni operative della Guardia di Finanza è consentito l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e nel caso in cui i suddetti documenti, dati e informazioni siano nella disponibilità ad esempio dei mediatori, l’Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza. Qualora poi all’esito di tali attività emergano significative evidenze, indicative di violazioni antiriciclaggio, sarà possibile l’avvio nei confronti dei citati soggetti di un’ispezione o un controllo in materia antiriciclaggio.
Tornando alle Disposizioni in commento va preliminarmente chiarito come le nuove norme, sostanzialmente, disciplinino gli obblighi previsti dal citato Decreto del 2017, confermando i presidi richiesti dalle precedenti disposizioni secondarie e valorizzando ulteriormente i compiti della Governance in materia di antiriciclaggio, arricchendo (e in alcuni casi rinforzando) il novero di adempimentI e responsabilità dei protagonisti del presidio (dal Responsabile antiriciclaggio a quello SOS) nonché dedicando un’apposita sezione alla c.d. autovalutazione del rischio.
La Sezione IV denominata “Presidi in materia di rete distributiva e mediatori” della Parte Quarta, di fatto interessa anche le società autorizzate da OAM, confermando il preesistente obbligo di cooperazione con l’intermediario finanziario – destinatario diretto delle disposizioni in commento, in presenza di “un più elevato rischio di riciclaggio”.
In tal caso, se è richiesta una verifica rafforzata della clientela, l’intermediario può avvalersi dei dati e delle informazioni già raccolti dal mediatore, appurando la correttezza degli adempimenti compiuti per l’identificazione della clientela e controllando che il flusso informativo sia tempestivamente trasmesso ai fini degli obblighi di conservazione, con la precisazione che, l’intermediario interrompa ogni rapporto con il mediatore qualora accerti gravi inadempimenti da parte di questo nell’esecuzione degli obblighi antiriciclaggio.