26 Settembre 2017

Legge concorrenza: le novità

Legge concorrenza: le novità

Dal 29 agosto scorso è entrata in vigore la legge  4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, composta da un solo articolo e 192 commi, che introduce rilevanti modifiche normative per assicurazioni, comunicazioni, società multiprofessionali degli avvocati, maggior numero di notai e banche.

In campo assicurativo sono previsti sconti sul premio (il cui ammontare sarà stabilito entro tre mesi da un apposito regolamento Ivass) per chi accetta di sottoporre il veicolo a un’ispezione preventiva da parte dell’assicurazione, oppure nel caso di installazione di una scatola nera o, infine, se si accetta di montare sull’auto meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore in caso di un tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge (i cosiddetti “alcolock”). 

In materia di comunicazioni, è prevista una nuova trasparenza sui costi per la cessazione dei contratti, che dovranno essere resi noti al momento della stipula dei contratti stessi. Di conseguenza saranno eliminati gli addebiti “inaspettati” nel caso in cui si decida di interrompere l’abbonamento dopo il termine dei due anni previsti per legge come durata massima. Inoltre la disdetta del contratto potrà essere effettuata anche per via telematica, eliminando la necessità della raccomandata postale, con tempi evidentemente più celeri e con taglio dei costi in riferimento alle ultime bollette addebitabili.

Inoltre, per i servizi di assistenza telefonica di assicurazioni, banche e carte di credito, le tariffe per i servizi telefonici a pagamento con numerazioni speciali dovranno essere addebitate secondo la tariffa ordinaria urbana, anche se la chiamata viene effettuata da cellulare, ed addebitando solo il tempo calcolato dal momento della risposta dell’operatore, senza più mettere in conto anche il tempo di attesa.

Per gli avvocati, oltre all’obbligo del preventivo scritto, è prevista la possibilità di costituire delle società professionali, anche in forma di società per azioni, con soci avvocati ma anche di altre professioni per una quota di almeno i due terzi della compagine, mentre il numero dei notai in attività sale da uno ogni settemila a uno ogni cinquemila abitanti, comportando quindi un aumento del numero dei professionisti in attività.

Una interessante novità riguarda l’erogazione di un mutuo da parte di una banca vincolata alla sottoscrizione di una polizza. La legge in esame stabilisce che nessuna banca può vincolare l’erogazione del mutuo alla sottoscrizione della polizia: qualora l’istituto bancario, come spesso avviene, intenda proporre la propria copertura assicurativa, deve obbligatoriamente fornire alcune informazioni relative ad eventuali provvigioni percepite dall’assicurazione che fornisce la polizza ed il loro ammontare, nonché fornire due preventivi alternativi, per comparare le offerte, altrimenti la banca sarà passibile di sanzione.

Ma l’innovazione maggiormente rilevante riguarda la possibilità per il cliente di cercare in autonomia la propria copertura assicurativa, indipendentemente dall’offerta fatta dall’istituto di credito il quale non potrà variare le condizioni del finanziamento, pur in presenza di una polizza esterna. Qualora invece il cliente decida di sottoscrivere un’assicurazione sul mutuo proposta dalla banca, avrà poi il diritto di recedere dalla polizza entro sessanta giorni, senza perdere il mutuo.

Si noti comunque che la norma prevede che la polizza reperita sul mercato dal cliente dovrà avere “contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dall’intermediario finanziario”.

Una ulteriore novità di rilievo è costituita dall’introduzione  (art. 1 comma 136) di una definizione del contratto di leasing  finanziario (non previsto dal codice civile e quindi contratto atipico, la cui definizione era stata lasciata alla dottrina ed alla giurisprudenza), seguita da una compiuta disciplina relativa agli effetti e alle conseguenze della risoluzione per inadempimento: è considerato grave inadempimento dell’utilizzatore, tale da giustificare la risoluzione anticipata del contratto, il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, per quanto riguarda il leasing immobiliare. Per le altre tipologie di leasing è considerato grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi.

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