03 Giugno 2015

Leasing, debitore e segnalazione in Centrale Rischi

Leasing, debitore e segnalazione in Centrale Rischi

Cosa accade nel caso in cui venga ceduto dal debitore principale un contratto di leasing e, a causa del mancato pagamento delle rate da parte del soggetto subentrato nel contratto, per colui che risultava essere l’originario garante venga segnalato?

In particolare i danni lamentati dal garante possono intendersi “in re ipsa” e quindi non comportanti l’obbligo della relativa prova? La soluzione al quesito ci proviene da una recente sentenza del Tribunale di Nola, dell’11 luglio 2014, in cui si legge: “In caso di inadempimento del debitore principale, non si può procedere alla segnalazione automatica in centrale rischi a carico del garante e, nel caso in cui quest’ultimo ne richieda la cancellazione, è onere della banca dimostrare di aver valutato, prima di effettuare la segnalazione, l’esistenza di uno specifico rischio di inadempimento in capo al garante.

Qualora la cancellazione, ritenuta illegittima, della segnalazione in centrale rischi venga richiesta a distanza di un congruo periodo di tempo, non è possibile ritenere l’esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile “in re ipsa”, ma occorre allegare e offrire quantomeno un principio di prova in ordine ai danni o ai pericoli determinati dalla segnalazione”.

Ed infatti, il Tribunale civile di Nola, con sentenza datata 11 luglio 2014, ha preso in esame il caso riguardante la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia ed alla CRIF del nominativo del garante di un contratto di leasing ceduto, in cui il cessionario (una Società a responsabilità limitata, soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale di origine) non aveva rispettato l’obbligo di regolare pagamento delle rate previste dal contratto.

Nello specifico, la questione riguarda la segnalazione del garante al circuito creditizio, avvenuta alla fine dell’anno 2012, non preceduta dalla obbligatoria comunicazione di preavviso di segnalazione che la banca segnalante deve inviare al soggetto segnalato, ma seguita, addirittura nel mese di maggio 2014, dalla comunicazione di avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Si ricordi che con l’azione cautelare si mira ad evitare in via provvisoria, prima del processo e durante il tempo necessario perché questo si svolga, che vengano irrimediabilmente pregiudicate le condizioni o i beni di colui che promuove il ricorso, essendovi il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Dopo aver inoltrato reclamo alla banca segnalante ed aver proposto ricorso innanzi l’Arbitro Bancario Finanziario, il quale non ha accolto le doglianze del soggetto segnalato, quest’ultimo si è rivolto al Tribunale civile di Nola con la proposizione dell’azione cautelare in commento, prevista dall’art. 700 del codice di procedura civile.

Ricordiamo brevemente che con l’azione cautelare si mira ad evitare in via provvisoria, prima del processo e durante il tempo necessario perché questo si svolga, che vengano irrimediabilmente pregiudicate le condizioni o i beni di colui che promuove il ricorso, essendovi il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Il Tribunale di Nola, ricordando l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia, ha rilevato che come presupposti della segnalazioni a sofferenza vi siano, ovviamente, l’esistenza di un credito ed una valutazione specifica da parte della banca della complessiva situazione finanziaria del soggetto da segnalare, non potendo scaturire da un mero ritardo del debitore nel pagamento del debito. Ciò che rileva è, in sostanza, che vi sia da parte del debitore una non transitoria incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, da cui deriva che il debitore si trova in una situazione che fa desumere che la riscossione del credito sia a rischio.

Ciò posto, il Tribunale ha accertato l’illegittimità della segnalazione effettuata dalla banca a carico del garante, poiché in aperta violazione dell’art. 1408 del codice civile che, al terzo comma, prevede: “…il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro 15 giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuta al risarcimento del danno”.

Il Tribunale di Nola infatti, pur riconoscendo che il garante rimanga garante per le obbligazioni cedute, ha contestato alla banca il fatto di aver effettuato una segnalazione “in automatico” del garante, priva di riscontro nella normativa in materia, senza aver prima provveduto ad effettuare una specifica valutazione di effettivo rischio di insolvenza da parte del garante, a cui prima si accennava.

Con tale comportamento la banca si è resa dunque responsabile della violazione del principio di buona fede posto alla base del sistema della segnalazioni del sistema creditizio; altresì il Tribunale di Nola ha osservato che è onere della banca provare, in simili casi, di aver effettuato la valutazione di sussistenza del rischio di insolvenza.

D’altro canto il Tribunale ha valutato anche il segnalato rischio, da parte del ricorrente, di pregiudizio grave ed irreparabile che avrebbe potuto produrre danni insiti nel fatto stesso della segnalazione, la quale risale alla fine del 2012 mentre l’azione cautelare è del maggio 2014.

A tal proposito il Tribunale di Nola, nell’evidenziare il consistente lasso di tempo intercorso tra la segnalazione ed il ricorso cautelare, ha evidenziato come la ricorrente non abbia presentato alcuna prova, o principio di prova, sui danni o pericolo di danni patrimoniali derivanti dalla segnalazione, concludendo che non era ravvisabile un pericolo grave ed imminente di pregiudizio patrimoniale irreparabile.

Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale di Nola ha deciso di rigettare il ricorso. Per il caso esaminato, il Tribunale di Nola ha rigettato dunque il ricorso per la mancata prova del danno derivante dalla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia ed alla CRIF, non ritenendolo quindi automaticamente derivante dal fatto stesso della segnalazione.

Non ha mancato però di rilevare il comportamento assolutamente scorretto della banca, che ha operato una segnalazione del tutto illegittima, in quanto avrebbe dovuto segnalare in Centrale Rischi il garante solo dopo aver comunicato al contraente cedente, entro 15 giorni dall’evento, la notizia di inadempimento del cessionario. Solo in tal caso la segnalazione sarebbe risultata legittima.