11 Ottobre 2016

Le condizioni di trattamento del dato personale alla luce del nuovo Regolamento europeo.

Le condizioni di trattamento del dato personale alla luce del nuovo Regolamento europeo.

Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 entra nel merito di una serie di profili attinenti la privacy, invero già oggetto di attenzione da parte del legislatore, che con l’occasione di questo nuovo intervento normativo, vengono rianalizzate. Ciò avviene, ad esempio, con le c.d. condizioni di liceità del consenso al trattamento del dato personale. In tal senso, l’UE si è accorta che molto spesso il consenso al trattamento del dato sia, diremo, “nascosto” in altre condizioni contrattuali, e dunque di non facile cognizione. È per tale motivo che si è previsto che qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento dovrà essere in grado di dimostrare che l’interessato abbia non solo prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, ma anche che la richiesta di consenso sia presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

Un ulteriore aspetto di dirimente importanza, riguarda l’informazione e la trasparenza. Ed infatti, l’UE, utilizzando uno schema decisionale simile a quello che ha portato in Italia le più recenti novità in materia di trasparenza bancaria richiede al titolare del trattamento, modalità e procedure interne che garantiscano appunto la completa attuazione di detti principi, specialmente in relazione alle informazioni per l’esercizio dei diritti dell’interessato.

In tal senso, il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni relative al trattamento nonché ai diritti dell’interessato all’accesso ai propri dati, alla loro rettifica o cancellazione, alla limitazione del trattamento,  in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni devono essere fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Il tutto in maniera gratuita, ad eccezione delle ipotesi in cui  le richieste dell’interessato risultino manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo. In tal caso, il titolare del trattamento potrà:

  1. addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure
  2. rifiutare di soddisfare la richiesta, tuttavia incombendo al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Molto interessanti sono altresì le disposizioni relative al diritto di opposizione riconosciuto all’interessato, anche e specialmente in materia di profilatura commerciale della clientela.

In tal senso infatti, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano compresa la profilazione: a ciò corrisponde un obbligo, da parte del titolare del trattamento, di astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Ma è altrettanto certo ed indubbio che, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto assoluto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione (salvo che ci sia una espressa chiara ed autonoma manifestazione di consenso da parte dell’interessato) nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Proprio per la rilevanza data dall’UE al trattamento diretto per fini di marketing, si prevede che il diritto all’opposizione debba essere esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.

L’interessato potrà esercitare altresì il proprio diritto di opposizione anche qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, salvo che il trattamento si riveli necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.