28 Maggio 2017

La Direttiva “IDD” e la distribuzione assicurativa

La Direttiva “IDD” e la distribuzione assicurativa

La direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa  rifonde (cioè raggruppa ed integra tutte le precedenti norme vigenti in materia) e abroga la direttiva 2002/92/CE, cambiandone la denominazione da direttiva sull’intermediazione assicurativa a direttiva sulla distribuzione assicurativa (cd. Direttiva IDD).

L’intervento comunitario si pone nel contesto di quella azione normativa “calata dall’alto” (e già evidente nel contesto bancario), volta a realizzare più stringenti presidi per una maggiore tutela dei fruitori dei servizi di bancassicurazione, spostando l’attenzione dell’interprete dal concetto di tutela contrattuale a quello di tutela delle relazioni e dei rapporti con la clientela.

In quest’ottica, la norma imperativa che impone ai distributori di tenere un determinato comportamento, diviene norma di organizzazione, imponendo a questi ultimi di funzionalizzare la propria operatività interna, la propria governance e le relative procedure interne alla tutela del contraente consumatore.

Come si evince dai considerando nn. 2 e 3, l’obiettivo principale dell’intervento consiste nell’armonizzare le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa: tale finalità non è quella di massima armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma, al contrario, consiste nel fornire un quadro normativo minimo di base, rimanendo ferma la facoltà degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori, qualora il contesto nazionale lo giustifichi.

La Direttiva IDD, che dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 23 febbraio 2018, è interamente basata sulla nozione di “distribuzione” assicurativa, in luogo di quella di “intermediazione” assicurativa utilizzata dalla precedente direttiva, così ampliando il novero dei soggetti ai quali la direttiva si applica, essendo tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alla vendita di prodotti assicurativi. Ed infatti si applica a tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi e riassicurativi (considerando n.11), che il considerando n. 5 indica espressamente essere agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione, nonché ai soggetti, indicati ai considerando nn. 8 e 12, che gestiscono siti internet di comparazione quando questi consentano di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi (a meno che non siano espressamente esentati).

In particolare una importante novità è stata introdotta dai considerando nn. 12 e 13, i quali precisano che la Direttiva IDD “dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di un sito Internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto assicurativo, quando l’acquirente è in grado di concludere direttamente o indirettamente un contratto assicurativo alla fine del processo […]” (considerando n. 12), mentre non dovrebbe trovare applicazione: “nel caso in cui l’attività sia di mera presentazione di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di riassicurazione oppure informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi o su un intermediario assicurativo o riassicurativo o un’impresa di assicurazione o riassicurazione a potenziali assicurati […]” (considerando n. 13).

Proprio con riferimento ai soggetti di cui al considerando n. 12, i cd. “comparatori”, si è avuto modo di notare lo spazio importante che nel corso del tempo avevano occupato nel mercato a fronte di una assenza di regolamentazione uniforme di detta attività. In ogni caso, anche volendo prescindere dalla Direttiva IDD, era già stabilito che l’attività di semplice comparazione non configurasse come attività di intermediazione ma, ricorrendo particolari condizioni, ivi incluso il caso in cui attraverso il comparatore fosse possibile non solo il mero confronto ma anche l’acquisto dei prodotti, si sarebbe invece rientrati nell’ambito dell’ampia definizione di intermediazione.

L’estensione dei soggetti a cui è destinata la direttiva ha come finalità la dichiarata esigenza di garantire uniformità di tutela e parità di trattamento dei consumatori, nonché lo stesso livello di tutela (considerando n. 16), indipendentemente dal soggetto che propone l’acquisto di prodotti assicurativi (considerando n. 5) e la necessità di parificare il trattamento tra gli operatori e contenere possibili effetti distorsivi della concorrenza, e ciò anche per tutelare il consumatore per quanto riguarda la comunicazione di informazioni (considerando n. 6).

Il considerando n. 40, in relazione agli obblighi di informazione, prevede che il cliente, prima della stipulazione del contratto, deve essere informato sullo status dei soggetti che vendono i prodotti assicurativi e, in particolare, sul tipo di remunerazione da essi percepito, al fine di indicare il tipo di legame tra impresa di assicurazione ed intermediario ed il compenso di quest’ultimo.

Sul punto, il considerando n. 48 specifica infatti che prima di concludere un contratto, il cliente debba ricevere le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in modo da poter prendere una decisione informata, evidenziando l’opportunità che l’intermediario assicurativo spieghi al cliente le caratteristiche principali del prodotto.

La Direttiva IDD evidenzia anche la necessità che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni amministrative ed altre efficaci misure e, in particolare, che le Autorità competenti dovrebbero essere autorizzate ad irrogare sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate, in modo da poter annullare gli eventuali benefici derivanti dal mancato rispetto della Direttiva ed avere un effetto dissuasivo anche per gli enti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti (considerando nn.58 e 60).

Venendo all’analisi di alcune norme contenute nel testo in recepimento, in ottemperanza dei considerando dal n. 28 al n. 33, l’art. 10, in materia di requisiti professionali ed organizzativi, stabilisce che gli Stati membri garantiscono che “i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e i dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione che svolgono attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa possiedano adeguate cognizioni e capacità per svolgere le proprie funzioni e ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata”. Viene quindi stabilito un preciso obbligo di formazione e sviluppo professionale continuo per i predetti soggetti, con almeno 15 ore di formazione o sviluppo professionale all’anno, tenendo conto della natura dei prodotti venduti, del tipo di distributore, del ruolo e dell’attività svolti all’interno del distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi. Inoltre l’art. 10 indica espressamente che i soggetti a cui si rivolge la Direttiva debbano possedere il requisito dell’onorabilità, comprovato da un certificato dei carichi pendenti che non riporta condanne o un documento avente funzione analoga a livello nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie, non dovendo inoltre essere stati dichiarati falliti.

L’allegato 1 alla Direttiva indica i requisiti minimi di conoscenza e competenza professionale di cui all’art. 10, al cui testo si rimanda per una esaustiva comprensione dei requisiti ivi indicati, relativi, tra gli altri, alla conoscenza minima necessaria delle condizioni contrattuali delle polizze proposte, delle norme applicabili che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi, dei prodotti di investimento assicurativi, delle polizze e del mercato delle assicurazioni e dei servizi finanziari pertinenti.

Se l’informazione e la professionalità divengono requisiti minimi fondamentali, la direttiva si preoccupa anche dell’implementazione della fase di risoluzione del reclamo e delle controversie: l’art. 15 dispone infatti che gli  Stati membri garantiscano l’istituzione di procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per le controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti: in tale ambito, riteniamo che l’azione delle associazioni dei consumatori specializzate nel settore, potrà costituire un valido aiuto nella realizzazione di dette finalità.

Venendo agli aspetti maggiormente afferenti alla fase di commercializzazione dei prodotti, come rilevato, l’aspetto informativo precontrattuale diviene fondamentale, evidenziandosi una sorta di “funzionalizzazione della fase precontrattuale alla corretta efficacia del contratto”: per i fondamentali obblighi di informazione a cui sono tenuti gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione, l’art. 18 elenca le informazioni generali che devono essere fornite prima della conclusione di un contratto di assicurazione, tra le quali l’identità, l’indirizzo e lo status di intermediario assicurativo o di impresa di assicurazione, l’eventuale fornitura di consulenza sui prodotti assicurativi venduti, l’indicazione delle procedure che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi nonché le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all’articolo 15, ed il registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato. Inoltre, in tema di conflitto di interesse e trasparenza, l’art. 19 indica le informazioni che l’intermediario assicurativo deve fornire al cliente prima della conclusione di un contratto di assicurazione, riguardanti l’eventuale detenzione di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione, l’eventuale  fornitura di consulenze in base a un’analisi imparziale e personale, l’avere o meno un obbligo contrattuale a esercitare l’attività di distribuzione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione e se opera sulla base di un compenso o di una commissione.

Per le modalità di comunicazione delle informazioni da fornire al cliente, l’art. 23 stabilisce che le stesse devono essere comunicate su supporto cartaceo in un modo chiaro e preciso, comprensibile per il cliente, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato il rischio ed a titolo gratuito. Possono anche essere fornite, al ricorrere di precise condizioni e con il consenso del cliente, su un supporto durevole non cartaceo, o su un sito Internet e, in questo caso, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.

Nel caso in cui un  prodotto assicurativo è proposto insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da un’assicurazione, come nel caso di un pacchetto, l’art. 24 stabilisce che il distributore di prodotti assicurativi informa il cliente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti e, in caso affermativo, fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell’accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente.

Interessanti infine appaiono le previsioni di cui all’articolo 25 in materia di governo e controllo dei prodotti ove si afferma che le imprese – così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti – adottino e gestiscano specifiche procedure volte alla preventiva approvazione e definizione dei relativi contenuti così come di ogni modifica significativa prima della commercializzazione. Tale procedura presuppone (sempre in base all’articolo 25) l’analisi del mercato di riferimento, della strategia di distribuzione (che deve essere coerente con il mercato di riferimento) nonché l’adozione di misure di verifica (affinché il prodotto venga effettivamente venduto nel mercato in questione) e di criteri di revisione periodica, tanto dei prodotti che della procedura stessa, al fine di assicurare la costante coerenza del prodotto con le esigenze del mercato.

Infine l’art. 30 della Direttiva IDD si occupa inoltre degli obblighi di valutazione dell’idoneità e adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi nell’ipotesi di prestazione o meno del servizio di consulenza, definita all’art. 1 come “la fornitura di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione”.

Dunque in capo al distributore assicurativo sorgerà l’obbligo di porre in essere una serie di attività volte ad una revisione di contratti, procedure interne e azioni di governance volte a massimizzare il principio di funzionalizzazione dell’attività di intermediazione alla più corretta gestione degli interessi dei consumatori contraenti.