11 Febbraio 2021

Intermediari finanziari: necessario integrare le informazioni da indicare in bilancio sugli effetti del covid-19

Intermediari finanziari: necessario integrare le informazioni da indicare in bilancio sugli effetti del covid-19

Banca d’Italia ha integrato le disposizioni del Provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”. Il documento è stato predisposto per fornire al mercato informazioni sugli effetti che il Covid-19 e le misure di sostegno. La Banca d’Italia, nell’integrazione delle Disposizioni, ha tenuto conto dei documenti pubblicati negli ultimi mesi dagli organismi regolamentari europei volti a chiarire le modalità di applicazione dei principi IAS/IFRS nell’attuale contesto emergenziale. Per quanto concerne le sezioni informative del bilancio degli intermediari finanziari “tradizionali”, viene seguito un approccio sostanzialmente analogo rispetto a quello bancario. Le integrazioni, che si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2020, riguardano:

  • le politiche contabili: deve essere fornita un’informativa di tipo qualitativo sugli aspetti che destano particolare attenzione nell’attuale contesto di crisi.
  • informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico: con riferimento all’informativa sullo Stato patrimoniale, sono previste due distinte tabelle sul “valore lordo” e sulle “rettifiche di valore complessive”, con la ripartizione per stadi di rischio di credito e per tipologia di misura di sostegno. Nell’ambito dell’informativa di Conto Economico vengono richieste altresì due tabelle, sulle “rettifiche di valore” e sulle “riprese di valore”, anche in tal caso con la ripartizione per stadi di rischio di credito;
  • informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura: viene richiesto di fornire una specifica informativa di tipo qualitativo sui cambiamenti nelle strategie e nelle politiche di gestione della misurazione e controllo conseguenti alla contingenza pandemica, ove tali modifiche assumano rilevanza.

E’ necessario specificare che, anche in considerazione della diversità operativa dei soggetti destinatari:

  • per i confidi sono richieste soltanto informazioni sul valore nominale, sugli accantonamenti e sui fondi per le garanzie rilasciate a fronte di finanziamenti oggetto di moratorie e di nuovi finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, nonché sull’ammontare delle garanzie rilasciate controgarantite e l’importo controgarantito delle garanzie oggetto di riassicurazioni;
  • per gli Istituti di pagamento, agli IMEL, alle SIM ed alle SGR, viene richiesta in via esclusiva un’informativa di tipo qualitativo sulla continuità aziendale, sui cambiamenti di stime e sui relativi effetti sulla situazione patrimoniale, sui cambiamenti rilevanti nella strategia o negli obiettivi o nelle politiche di gestione e controllo dei rischi.

Obiettivo dell’Autorità di vigilanza, quindi, è quello di fornire una disclosure al mercato e agli stakeholders degli effetti del COVID19 e delle misure di sostegno attuate per far fronte alla pandemia dal momento in cui l’emergenza legata alla diffusione pandemica non ha avuto conseguenze soltanto dal lato sanitario, ma anche dal lato economico.

 

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