21 Marzo 2017
Il tasso soglia e la clausola di salvaguardia nei mutui
Una sentenza del Tribunale di Pavia del 2017costituisce una interessante occasione per fare il punto, nell’ambito del contratto di mutuo, in tema di usura, tasso soglia, tasso corrispettivo e clausola di salvaguardia.
La causa proposta da un cliente di una banca nei confronti di quest’ultima riguarda un contratto di mutuo che l’attore ritiene originariamente viziato da usurarietà, prevedendo un tasso contrattuale del 2,35% ed un tasso di mora del 4,35%, a fronte del tasso soglia che, per il periodo in cui è stato sottoscritto il contratto, era del 3,84%.
Per detto motivo l’attore ha ritenuto che la clausola di pattuizione degli interessi sarebbe nulla in virtù del disposto dell’art. 1815 c.c. (“Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.) ed il contratto sarebbe conseguentemente da ritenersi a titolo gratuito.
Altresì l’attore sostiene che il mutuo conterrebbe anche un effetto anatocistico, prevedendo un metodo di ammortamento c.d. alla francese.
Il Tribunale preliminarmente dichiara che anche l’interesse moratorio debba essere valutato ai fini del rispetto della normativa antiusura, come sostenuto da autorevole e costante giurisprudenza, anche se i criteri utilizzati dall’attore vengono ritenuti privi di fondamento.
Ed infatti il Tribunale di Pavia, nell’analizzare l’art. 6 del predetto contratto, ha constatato che il tasso degli interessi moratori è stato previsto nella misura del tasso applicato al mutuo maggiorato di due punti (e quindi corrispondente al 4,35%, superiore al tasso soglia sopra riportato).
Ma nello stesso momento il predetto articolo contiene anche la previsione della clausola di salvaguardia, in base alla quale gli interessi moratori non potranno mai essere superiori al tasso soglia (art. 2, comma 4, legge 108/1996) e, nel caso di superamento, si intenderanno in misura pari al tasso soglia.
Pertanto la clausola è pienamente efficace in quanto, ove si fossero verificati i presupposti per l’applicazione degli interessi moratori, questi non potevano essere superiori al tasso soglia, e ciò sin dal primo trimestre contrattuale.
La clausola, chiarisce il Tribunale, è stato predisposta dalla banca per un numero indeterminato di contratti e rimane fissa a prescindere dal tasso corrispettivo applicato al mutuo e dal tasso soglia in vigore al momento della stipula; difatti il tasso moratorio non è efficace al momento della conclusione del contratto ma lo diventi nel momento in cui si verifica l’inadempimento, e la sua quantificazione andrà fatta così come la norma imperativa sopra ricordata prevede, potendo il mutuatario pretendere dalla banca l’applicazione della clausola di salvaguardia qualora l’istituto di credito dovesse indicare una percentuale superiore al tasso soglia.
Ne consegue pertanto che è esclusa la nullità parziale del contratto non essendo stato superato il limite previsto dalla legge sull’usura.
Il Tribunale, chiarito questo aspetto, approfondisce ulteriori differenze sul tema, specificando che il tasso moratorio può essere applicato solo nel caso di decadenza dal beneficio del termine e conseguente richiesta della mutuante di restituzione del capitale residuo, oppure nel caso di inadempimento o ritardo sulla singola rata: nel primo caso si applica, in ragione di anno, sul credito concesso (capitale mutuato o credito residuo), mentre nel secondo caso si applicherà, sempre in ragione di anno, sulla singola rata.
Di conseguenza, secondo la tesi della c.d. sommatoria sostenuta dall’attore, il confronto tra tasso soglia d’usura e somma algebrica di tasso corrispettivo e tasso moratorio, è del tutto privo di fondamento avendo il tasso corrispettivo e il tasso d’usura una base di calcolo differente.
Inoltre il Tribunale di Pavia afferma essere pienamente legittima la pratica del piano di ammortamento c. d. alla francese (che consiste nel calcolare le rate tutte uguali con una quota interessi inizialmente molto alta e decrescente nel tempo, ed una quota capitale inizialmente molto bassa ma che aumenta progressivamente), non individuandosi in esso alcuna ipotesi di anatocismo, posto che pacificamente in tal caso l’interesse sul capitale residuo è calcolato secondo il metodo dell’interesse semplice e non composto.
Per i motivi sopra sinteticamente riportati, il Tribunale di Pavia ha respinto tutte le domande avanzate dal mutuatario, condannandolo al pagamento delle spese legali della convenuta.