27 Gennaio 2016

Il contenzioso alla prova del nuovo ODR
Il 9 gennaio 2016 è stata lanciata dalla Commissione europea una nuova piattaforma per la risoluzione delle controversie online (ODR, Online Dispute Resolution) nell’ambito degli acquisti online, e della relativa strategia intrapresa dall’Unione Europea per rafforzare la fiducia nel commercio elettronico e per realizzare il mercato unico digitale.
Gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (organismi ADR) notificati dagli Stati membri potranno accreditarsi immediatamente, mentre consumatori e professionisti avranno accesso a partire dal 15 febbraio 2016.
Da tale data, i consumatori potranno, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure di risoluzione delle controversie imparziali ed eque, con tempi auspicabilmente rapidi.
Un simile strumento dovrebbe garantire al consumatore una ulteriore possibilità, dato che si aggiunge e non si sostituisce a quelli già previsti dalla legge, per poter far valere i propri diritti di fronte ad inadempimenti, soprattutto di modesta portata, che spesso capita di tollerare nell’ambito dell’acquisto di beni o servizi, anche online, ritenendo di non possedere particolari mezzi per rivendicare le proprie ragioni, a costi proporzionati rispetto al valore della controversia e in tempi accettabili.
Per quel che concerne la procedura essa prevede che il reclamante consumatore, o professionista, che intenderà presentare un reclamo, dovrà riempire un modulo online inoltrandolo alla piattaforma ODR.
Il soggetto interessato (ad esempio i siti di commercio elettronico, che dovranno obbligatoriamente indicare il link alla procedura) riceverà il reclamo e, dopo aver individuato l’organismo di risoluzione alternativa delle controversie cui rivolgersi, la documentazione circa la lite verrà automaticamente trasmessa dalla piattaforma online a detto organismo.
Quest’ultimo comunicherà senza ritardo alle parti se accetta o meno di trattare la controversia e, ove abbia accettato di prendere in carico la lite, dovrà decidere la questione entro 90 giorni dalla ricezione del reclamo.
Non sarà necessaria la presenza fisica delle parti o di loro rappresentanti, a meno che le norme procedurali dell’organismo coinvolto lo prevedano e le parti siano d’accordo.
Chiaramente andrà verificato il pieno funzionamento della piattaforma, nonché la possibilità che gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie siano in grado di sopportare il consistente carico di reclami che la disponibilità di un simile strumento lascia facilmente prevedere.
Qualora l’operatività complessiva della piattaforma potrà dirsi efficiente, i consumatori e gli operatori e-commerce avranno uno strumento rapido, efficace e conveniente per tentare di risolvere le controversie legate al mercato digitale tramite gli organismi ADR che svolgeranno la funzione di arbitro tra le parti.