01 Settembre 2016

Il Bilancio degli intermediari IFRS diverso dagli intermediari bancari – Agosto 2016
Il 2 agosto u.s. sono state emanate le disposizioni in materia di bilancio degli intermediari non IFRS (operatori di microcredito e confidi minori) che includono una sezione specifica di nota integrativa dedicata all’attività di rilascio di garanzie svolta dai confidi minori non vigilati dalla Banca d’Italia. Una corrispondente informativa sulle “garanzie rilasciate” è presente anche nel Provvedimento della Banca d’Italia del 15 dicembre 2015 in materia di bilancio degli intermediari finanziari vigilati e va fornita dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo unico ex art. 106 del TUB (di seguito, “intermediari”) fra i quali rientrano i confidi maggiori. Con il presente documento di consultazione l’informativa sulle garanzie rilasciate verrebbe allineata a quella prevista per i confidi minori. In particolare, sarebbero introdotte nuove informazioni su:
- ripartizione, per tipologia di controgarante, delle esposizioni connesse con le garanzie rilasciate, al fine di dare evidenza della qualità creditizia delle controgaranzie ricevute;
- numero delle garanzie rilasciate ripartite in funzione del rango di rischio assunto dal confidi;
- dettagli sulle commissioni percepite a fronte dell’attività di rilascio di garanzie e su quelle pagate a fronte delle controgaranzie ricevute;
- dinamica delle rettifiche di valore e degli accantonamenti a fronte delle esposizioni creditizie, rispettivamente, per cassa e “fuori bilancio”;
- ripartizione delle garanzie rilasciate per regione di residenza e per settore di attività economica del soggetto garantito;
- dati di stock e flusso sul numero di associati ai confidi. Gli intermediari diversi dai confidi produrrebbero solo le informazioni di cui ai punti 1) e 5) sempreché gli importi da segnalare siano rilevanti. Con l’occasione, sarebbero eliminati dal Provvedimento i riferimenti all’attività di merchant banking e alle società veicolo per la cartolarizzazione, essendosi completata la riforma del settore dell’intermediazione finanziaria. Dato che le informazioni richieste nel documento per la consultazione sono già in larga misura disponibili agli intermediari in quanto richieste a fini di vigilanza, non viene effettuata un’analisi di impatto della regolamentazione e la durata della consultazione è limitata a 30 giorni.
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Le nuove disposizioni decorrerebbero dai bilanci riferiti all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, la denominazione del Provvedimento sarebbe cambiata in Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.
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